Art. 12. Rimboschimento a scopo protettivo e per gli altri scopi di pubblico interesse 1. Sono posti a totale carico della regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse nonche' gli interventi per la difesa dei boschi di proprieta' pubblica dagli incendi. 2. Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e la ricostituzione boschiva occorrente sia ai fini della difesa idrogeologica sia per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche. 3. Fanno parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere direttamente occorrenti per l'impianto di nuovi boschi e per la ricostituzione di quelli esistenti, tutte le altre opere ad esse strettamente connesse e consistenti nella costruzione e riattamento di strade forestali e di chi udende, nell'attuazione di impianti e misure antincendio ed ogni altra opera ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi. 4. Nel caso di rimboschimenti a scopo protettivo, e come tali rientranti nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo, di cui all'art. 19, alla loro attuazione si provvede in stretto coordinamento con tutti gli altri interventi sistematori programmati anche in attuazione della legge regionale 7 febbraio 1994 n. 8, allo scopo di realizzare complessi di opere organici e funzionali.