Art. 12.
                  Rimboschimento a scopo protettivo
             e per gli altri scopi di pubblico interesse
 
  1. Sono posti a totale  carico  della  regione  gli  interventi  di
rimboschimento  a  scopo  protettivo  o  ad  altro  scopo di pubblico
interesse  nonche'  gli  interventi  per  la  difesa  dei  boschi  di
proprieta' pubblica dagli incendi.
  2. Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di
terreni  nudi  o  cespugliati e la ricostituzione boschiva occorrente
sia ai fini della difesa  idrogeologica  sia  per  la  valorizzazione
delle bellezze naturali e paesaggistiche.
  3.  Fanno  parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere
direttamente occorrenti per l'impianto  di  nuovi  boschi  e  per  la
ricostituzione  di  quelli  esistenti,  tutte  le altre opere ad esse
strettamente connesse e consistenti nella costruzione  e  riattamento
di  strade  forestali  e di chi udende, nell'attuazione di impianti e
misure antincendio  ed  ogni  altra  opera  ritenuta  necessaria  per
assicurare la riuscita degli interventi medesimi.
  4.  Nel  caso  di  rimboschimenti  a  scopo protettivo, e come tali
rientranti   nel   quadro   degli    interventi    di    sistemazione
idraulico-forestale  e  di difesa del suolo, di cui all'art. 19, alla
loro attuazione si provvede in stretto coordinamento  con  tutti  gli
altri  interventi  sistematori  programmati anche in attuazione della
legge regionale 7 febbraio  1994  n.  8,  allo  scopo  di  realizzare
complessi di opere organici e  funzionali.