Art. 14.
              Definizione di bosco e di pascolo montano
 
  1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista  o  venga
comunque   a   costituirsi,   per  via  naturale  o  artificiale,  un
popolamento di  specie  legnose  forestali  arboree  od  arbustive  a
densita'  piena,  a  qualsiasi  stadio  di sviluppo si trovino, dalle
quali  si  possono  trarre,  come   principale   utilita',   prodotti
comunemente   ritenuti  forestali,  anche  se  non  legnosi,  nonche'
benefici  di  natura  ambientale  riferibili   particolarmente   alla
protezione del suolo ed al miglioramento della qualita' della vita e,
inoltre, attivita' plurime di tipo zootecnico.
  2.  Sono da considerare altresi' boschi gli appezzamenti di terreno
pertinenti  ad  un  complesso  boscato  che,  per  cause  naturali  o
artificiali,   siano   rimasti  temporaneamente  privi  di  copertura
forestale e nei quali il soprassuolo sia in  attesa  o  in  corso  di
rinnovazione o ricostituzione.
  3.  A  causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali
delle  operazioni   colturali,   d'impianto,   di   allevamento,   di
utilizzazione  e  delle funzioni di equilibrio ambientale che possono
esplicare, sono assimilabili  ai  boschi  alcuni  ecosistemi  arborei
artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico,
anche  se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee
e quelle radicate nelle  pertinenze  idrauliche  golenali  dei  corsi
d'acqua.
  4.  Sono  da  considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una
altitudine non inferiore a 700  metri,  rivestiti  di  cotico  erboso
permanente,  anche se sottoposti a rottura ad intervalli superiori ai
dieci anni ed anche se  rivestiti  da  piante  arboree  od  arbustive
radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.