Art. 15.
           Colture ed appezzamenti non considerati boschi
 
  1.  Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e
sono esenti dalla relativa disciplina:
   a)  i  pioppeti  specializzati  in  avvicendamento  alle   colture
agrarie,  i noccioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi
urbani;
   b)  gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi
nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una  superficie  non
superiore  ai  2.500  metri  quadrati,  sempreche' siano posti ad una
distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini  piu'
vicini, superiore ai 100 metri;
   c)  le  piante  sparse,  i  filari  e  le  fasce di specie legnose
forestali di larghezza non superiore ai 25 metri  misurati  al  piede
delle   piante   di  margine,  sempreche'  non  abbiano  funzione  di
frangivento o che siano radicate  lungo  i  corsi  d'acqua  a  regime
torrentizio o perenne.
  2.  Per  i  rilevanti  motivi  di  carattere  ambientale  la Giunta
regionale puo' sottoporre  alla  particolare  disciplina  dei  boschi
anche  gli  impianti,  gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i
filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al comma 1.
  3. La richiesta va inoltrata alla Giunta regionale area generale di
coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settore  foreste,
caccia  e  pesca  - che, effettuati gli opportuni accertamenti per il
tramite  dell'Area  generale  di  coordinamento  sviluppo   attivita'
settore primario - settori tecnici amministrativi provinciali foreste
competenti,  vi  provvede  con  decreto  del  presidente della Giunta
regionale.