Art. 15. Colture ed appezzamenti non considerati boschi 1. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina: a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noccioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani; b) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, sempreche' siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini piu' vicini, superiore ai 100 metri; c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, sempreche' non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne. 2. Per i rilevanti motivi di carattere ambientale la Giunta regionale puo' sottoporre alla particolare disciplina dei boschi anche gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al comma 1. 3. La richiesta va inoltrata alla Giunta regionale area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settore foreste, caccia e pesca - che, effettuati gli opportuni accertamenti per il tramite dell'Area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settori tecnici amministrativi provinciali foreste competenti, vi provvede con decreto del presidente della Giunta regionale.