Art. 16.
                   Manutenzione dei rimboschimenti
                 e delle colture accelerate da legno
 
  1.  I  proprietari  interessati,  dopo  l'accertamento  finale   di
regolare   esecuzione   delle  opere  di  cui  all'art.  13,  debbono
provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e
conservazione, approvato contestualmente al certificato  di  regolare
esecuzione  dei lavori, nel quale saranno indicati il turno, le forme
di governo e di trattamento e le pratiche colturali  da  attuare  per
garantire l'efficienza delle piantagioni.
  2. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e', in ogni caso,
vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre
qualita'  di  coltura,  fatte  salve  le  disposizioni legislative in
materia.