Art. 16. Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno 1. I proprietari interessati, dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui all'art. 13, debbono provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e conservazione, approvato contestualmente al certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel quale saranno indicati il turno, le forme di governo e di trattamento e le pratiche colturali da attuare per garantire l'efficienza delle piantagioni. 2. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e', in ogni caso, vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre qualita' di coltura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.