Art. 17.
                          Taglio dei boschi
 
  1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art.
14, deve farne preventiva richiesta  alle  Comunita'  montane  per  i
territori   dei  comuni  membri  e  dei  comuni  interclusi  ed  alle
amministrazioni  provinciali  per  il   restante   territorio.   Tale
disposizione  non  si  applica  per  i  boschi  cedui  di  superficie
inferiore ad ettari 20.
  2. Dall'entrata in vigore della presente legge il taglio dei boschi
sull'intero territorio della  regione  e'  disciplinato  dalle  norme
tecniche  di  cui  all'allegato  B  della legge regionale 28 febbraio
1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.
  3.  L'autorizzazione  del  taglio  dei  boschi  e'  rilasciata  dal
presidente    della    Comunita'    montana    e    dal    presidente
dell'amministrazione  provinciale,  per  i  territori  di  rispettiva
competenza,  previo  parere tecnico favorevole del competente settore
tecnico amministrativo provinciale foreste.
  4.  Detta  autorizzazione  deve  contenere  le  prescrizioni per la
migliore utilizzazione del bosco.
  5. Ai  fini  della  tutela  del  bosco  nei  riguardi  del  vincolo
paesaggistico  di cui alla legge 8 agosto 1986, n. 431, nei boschi e'
consentito il taglio colturale; la forestazione;  la  riforestazione;
le  opere di bonifica, antincendio e di conservazione, debbono essere
utilizzati previa autorizzazione di cui al comma 1 ed in  conformita'
delle  prescrizioni  di  cui  all'allegato B della legge regionale 28
febbraio 1987, n.  13 e successive modifiche ed integrazioni.
  6.  Per  i  tagli  dei  boschi  di  cui  all'art.  10  deve  essere
accantonata  una  somma  pari  al  10% del ricavato da accantonare su
apposito capitolo di bilancio dell'Ente proprietario e da  utilizzare
per opere di miglioramento dei beni silvo-pastorali.
  7.  E' istituito l'Albo regionale delle imprese boschive, abilitate
a concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto e la utilizzazione
dei lotti boschivi di proprieta' della regione, dei comuni e di altri
enti.
  8. Le modalita' per la iscrizione  all'Albo  di  cui  al  comma  7,
quelle  per  la  esclusione  nonche'  quelle per la riammissione sono
specificate nell'allegato B di cui alla legge regionale  28  febbraio
1987, n.  13 e successive modifiche ed integrazioni.