Art. 17. Taglio dei boschi 1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunita' montane per i territori dei comuni membri e dei comuni interclusi ed alle amministrazioni provinciali per il restante territorio. Tale disposizione non si applica per i boschi cedui di superficie inferiore ad ettari 20. 2. Dall'entrata in vigore della presente legge il taglio dei boschi sull'intero territorio della regione e' disciplinato dalle norme tecniche di cui all'allegato B della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni. 3. L'autorizzazione del taglio dei boschi e' rilasciata dal presidente della Comunita' montana e dal presidente dell'amministrazione provinciale, per i territori di rispettiva competenza, previo parere tecnico favorevole del competente settore tecnico amministrativo provinciale foreste. 4. Detta autorizzazione deve contenere le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco. 5. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui alla legge 8 agosto 1986, n. 431, nei boschi e' consentito il taglio colturale; la forestazione; la riforestazione; le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, debbono essere utilizzati previa autorizzazione di cui al comma 1 ed in conformita' delle prescrizioni di cui all'allegato B della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Per i tagli dei boschi di cui all'art. 10 deve essere accantonata una somma pari al 10% del ricavato da accantonare su apposito capitolo di bilancio dell'Ente proprietario e da utilizzare per opere di miglioramento dei beni silvo-pastorali. 7. E' istituito l'Albo regionale delle imprese boschive, abilitate a concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto e la utilizzazione dei lotti boschivi di proprieta' della regione, dei comuni e di altri enti. 8. Le modalita' per la iscrizione all'Albo di cui al comma 7, quelle per la esclusione nonche' quelle per la riammissione sono specificate nell'allegato B di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.