Art. 18. Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti al vincolo 1. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformita' delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. 2. Anche nei pascoli montani possono, per fini idrogeologici e colturali, essere imposte limitazioni al pascolamento di carattere permanente o temporaneo. 3. L'esercizio del pascolo nei boschi e pascoli di proprieta' dei comuni ed altri enti pubblici deve essere disciplinato da apposito regolamento da redigere a cura dell'ente proprietario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove tale regolamento non sia contenuto nel piano di assestamento di cui all'art. 10. Il regolamento deve contenere norme che disciplinano le modalita' di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie animale ed il periodo di utilizzazione. 4. Detto regolamento deve essere approvato dalla Giunta regionale ed e' parificato alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. 5. Ove gli enti proprietari non vi provvedono, la Giunta regionale si sostituisce ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 maggio 1980, n. 54.