Art. 18.
                  Esercizio del pascolo nei boschi
             e nei pascoli montani sottoposti al vincolo
 
  1.  Il  pascolo  nei  boschi  e  nei  pascoli  sottoposti a vincolo
idrogeologico   deve   essere   esercitato   in   conformita'   delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
  2.  Anche  nei  pascoli  montani  possono, per fini idrogeologici e
colturali, essere imposte limitazioni al  pascolamento  di  carattere
permanente o temporaneo.
  3.  L'esercizio  del pascolo nei boschi e pascoli di proprieta' dei
comuni ed altri enti pubblici deve essere  disciplinato  da  apposito
regolamento  da  redigere a cura dell'ente proprietario entro un anno
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ove  tale
regolamento  non  sia  contenuto  nel  piano  di  assestamento di cui
all'art. 10. Il regolamento deve contenere norme che disciplinano  le
modalita' di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie
animale ed il periodo di utilizzazione.
  4.  Detto  regolamento deve essere approvato dalla Giunta regionale
ed e' parificato alle prescrizioni di massima e di polizia  forestale
vigenti.
  5.  Ove gli enti proprietari non vi provvedono, la Giunta regionale
si sostituisce ai sensi dell'art. 7 della legge regionale  25  maggio
1980, n. 54.