Art. 19.
              Opere di sistemazione idraulico-forestali
                        e di difesa del suolo
 
  1. Sono posti a totale carico della regione gli interventi pubblici
di  sistemazione  idraulico-forestale  e di difesa del suolo, volti a
conseguire la stabilita' dei terreni e la migliore regimazione  delle
acque,  e  consistenti in rimboschimenti a scopo protettivo, opere di
correzione dei corsi di acqua, opere di rinsaldamento  delle  pendici
anche  mediante inerbimenti e la creazione di prati pascoli alberati,
opere di sistemazione idraulico-agraria delle pendici  stesse,  opere
per  la  difesa  del  suolo  litoraneo,  il consolidamento delle dune
litoranee e la piantagione di fasce arboree frangivento.
  2.  Alla  realizzazione  di  tutte   le   opere   di   sistemazione
idraulico-forestale  e  di  difesa del suolo l'ente delegato provvede
sulla base dei progetti coordinati di intervento, sentita l'autorita'
di bacino di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8.