Art. 19. Opere di sistemazione idraulico-forestali e di difesa del suolo 1. Sono posti a totale carico della regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilita' dei terreni e la migliore regimazione delle acque, e consistenti in rimboschimenti a scopo protettivo, opere di correzione dei corsi di acqua, opere di rinsaldamento delle pendici anche mediante inerbimenti e la creazione di prati pascoli alberati, opere di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, opere per la difesa del suolo litoraneo, il consolidamento delle dune litoranee e la piantagione di fasce arboree frangivento. 2. Alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo l'ente delegato provvede sulla base dei progetti coordinati di intervento, sentita l'autorita' di bacino di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8.