Art. 2. Natura degli interventi 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi; a) creazione dell'inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilita' e bonifica montana; b) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi; c) produzione vivaistica; d) sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentmente produttivi; e) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati di enti e privati; f) sistemazione idraulico-forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee; g) realizzazione di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi; h) miglioramento e potenziamento della viabilita' forestale e di prevenzione antincendio; i) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento, ivi comprese quelle relative alla diffusione dell'irrigazione e alla raccolta di acque per uso plurimo; l) la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio faunistico ela produzione di piante officinali; m) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico; n) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza degli enti delegati di cui al sccessivo articolo 4, nonche' la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo; o) la messa a dimora di piante in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - un albero per ogni neonato -, cosi' come adeguata dalla legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14; p) il coordinamento delle attivita' di prevenzione e lotta agli incendi boschivi; q) la gestione, valorizzazione ed ampliamento delle foreste demaniali e del demanio ad esse collegate di proprieta' della Regione Campania; r) l'elaborazione ed approvazione di piani di assestamento dei boschi dei comuni e di altri enti; s) la conservazione ed utilizzazione dei suoli demaniali armentizi; t) tutti gli altri interventi utili al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1.