Art. 2.
                       Natura degli interventi
 
  1. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge,
si attuano i seguenti interventi;
   a) creazione dell'inventario regionale dei  boschi,  dei  pascoli,
dei  coltivi  abbandonati  e  delle  opere  di  viabilita' e bonifica
montana;
   b) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati  e  ricostituzione
dei boschi degradati o distrutti da incendi;
   c) produzione vivaistica;
   d)  sviluppo  della  selvicoltura e della arboricoltura da legno a
scopi prevalentmente produttivi;
   e)  conservazione,  miglioramento  ed  ampliamento  dei  patrimoni
boscati di enti e privati;
   f) sistemazione idraulico-forestale delle pendici e consolidamento
delle dune litoranee;
   g)  realizzazione di interventi per la prevenzione e la difesa dei
boschi dagli incendi;
   h) miglioramento e potenziamento della viabilita' forestale  e  di
prevenzione antincendio;
   i)  realizzazione  di  altre opere pubbliche di bonifica montana a
carattere  infrastrutturale  strettamente  connesse  alle  precedenti
categorie di intervento, ivi comprese quelle relative alla diffusione
dell'irrigazione e alla raccolta di acque per uso plurimo;
   l)  la  rinaturalizzazione  delle  aree abbandonate per la difesa,
conservazione e incremento del patrimonio faunistico  ela  produzione
di piante officinali;
   m) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
   n)   realizzazione   di   ogni   altra   opera  pubblica  ritenuta
indispensabile per la  valorizzazione  ambientale  dei  territori  di
competenza  degli  enti  delegati  di  cui  al  sccessivo articolo 4,
nonche' la  manutenzione  di  tutte  le  opere  di  cui  al  presente
articolo;
   o)  la  messa  a  dimora  di  piante  in attuazione della legge 29
gennaio 1992, n. 113 - un albero  per  ogni  neonato  -,  cosi'  come
adeguata dalla legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14;
   p)  il  coordinamento  delle attivita' di prevenzione e lotta agli
incendi boschivi;
   q)  la  gestione,  valorizzazione  ed  ampliamento  delle  foreste
demaniali e del demanio ad esse collegate di proprieta' della Regione
Campania;
   r)  l'elaborazione  ed  approvazione  di piani di assestamento dei
boschi dei comuni e di altri enti;
   s)  la  conservazione  ed  utilizzazione   dei   suoli   demaniali
armentizi;
   t)  tutti  gli  altri  interventi  utili  al  raggiungimento degli
obiettivi di cui al precedente articolo 1.