Art. 20.
                 Occupazione temporanea dei terreni
 
  1. Ai proprietari dei terreni da  rimboschire  o  da  sistemare  e'
concessa  una  indennita'  per  occupazione temporanea, di durata non
inferiore al decennio e commisurata alla entita' dei canoni di  fitto
nella  zona  per  terreni  similari  secondo i valori stabiliti dalla
commissione provinciale di cui all'art.  11  della  legge  23  maggio
1982, n. 203. Tale indennita' e' rivalutata ogni biennio.
  2.  Nel  caso  di mancata accettazione dell'indennita' da parte dei
proprietari l'ente delegato procede alla occupazione dei  terreni  ai
sensi  dell'art.  64 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, qualora gli
stessi  rientrino  in  comprensori  oggetto  di   intervento   ed   i
proprietari  abbiano  gia'  espresso il proprio assenso per almeno il
50% della superficie da occupare.