Art. 20. Occupazione temporanea dei terreni 1. Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da sistemare e' concessa una indennita' per occupazione temporanea, di durata non inferiore al decennio e commisurata alla entita' dei canoni di fitto nella zona per terreni similari secondo i valori stabiliti dalla commissione provinciale di cui all'art. 11 della legge 23 maggio 1982, n. 203. Tale indennita' e' rivalutata ogni biennio. 2. Nel caso di mancata accettazione dell'indennita' da parte dei proprietari l'ente delegato procede alla occupazione dei terreni ai sensi dell'art. 64 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, qualora gli stessi rientrino in comprensori oggetto di intervento ed i proprietari abbiano gia' espresso il proprio assenso per almeno il 50% della superficie da occupare.