Art. 21. Altre opere pubbliche di bonifica montana 1. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui all'art. 19, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio. 2. A tal fine, l'ente delegato attua progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere da destinare ad utilizzazioni collettive: a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi; b) viabilita' di bonifica e di servizio; c) miglioramento dei pascoli montani di uso collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale.