Art. 21.
              Altre opere pubbliche di bonifica montana
 
  1. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio  di  cui
all'art.   19,  possono  trovare  attuazione  tutte  le  altre  opere
pubbliche di bonifica  finalizzate  alla  valorizzazione  agricola  e
forestale del territorio.
  2.  A  tal  fine, l'ente delegato attua progetti intesi soprattutto
alla realizzazione delle seguenti opere da destinare ad utilizzazioni
collettive:
   a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi;
   b) viabilita' di bonifica e di servizio;
   c) miglioramento  dei  pascoli  montani  di  uso  collettivo,  ivi
compresa  la  costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per
il personale.