Art. 24.
                   Deroga al vincolo idrogeologico
 
  1.  Nei  boschi e nei terreni vincolati di cui al comma 1 dell'art.
23, per i movimenti di terra di modeste dimensioni  e  connessi  alla
realizzazione  di  pertinenze agricole o ad ampliamento di fabbricati
rurali ricadenti in aziende agricole, il titolare  dell'azienda  deve
inoltrare  apposita  dichiarazione,  prima dell'inizio dei lavori, al
sindaco del comune in cui ricade l'azienda stessa.
  2.  Entro  sessanta   giorni   dalla   ricezione   della   suddetta
dichiarazione  il  sindaco  deve  dettare  le  eventuali prescrizioni
intese ad assicurare la stabilita' del terreno e la regimazione delle
acque. A  tal  fine  richiede  tempestivamente  il  parere  dell'area
generale  di  coordinamento  sviluppo  attivita'  settore  primario -
settori tecnico amministrativi provinciali foreste che e'  tenuta  ad
esprimersi entro trenta giorni.
  3.  Trascorso  il  termine  di  sessanta giorni senza che sia stato
notificato   all'interessato    alcun    provvedimento    da    parte
dell'amministrazione  comunale,  i  lavori potranno essere senz'altro
eseguiti.