Art. 25.
                     Norme di polizia forestale
 
  1.  Ferme  restando  le  norme  di carattere penale, coloro che nei
boschi vincolati ai sensi del regio decreto n. 3267 del  30  dicembre
1923,  tagliano  o  danneggiano  piante  o  arrecano  altri  danni in
violazione alle  prescrizioni  di  massima  e  di  polizia  forestale
vigenti,  alle  indicazioni contenute nei piani di assestamento e nei
progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti
con la sanzione amministrativa dal doppio  al  quadruplo  del  valore
delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.
  2. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e
dei  polloni  dei  cedui,  tagliati  in  contravvenzione  alle  norme
contenute nella presente legge, e' fatta prendendo per base il valore
di mercato del legname ritraibile da piante  della  stessa  specie  e
dimensione  di  quelle  tagliate  senza alcuna deduzione per spese di
abbattimento e trasporto. Tale valore e'  determinato  in  base  alla
media dei prezzi correnti di mercato.
  3.  La  valutazione  del  danno,  cagionato  con  la  distruzione o
asportazione  delle  ceppaie  di  piante  e/o  polloni   abusivamente
abbattuti,  e'  desunta  dal  rilievo del soprassuolo esistente nelle
immediate vicinanze.
  4.  La  giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore   delegato
all'agricoltura  e  foreste,  di concerto con l'assessore delegato al
bilancio e ai tributi, procede alla formazione di tabelle dei  valori
medi  da  servire  di base per l'applicazione delle sanzioni relative
alle trasgressioni accertate.
  5. Le tabelle di cui al comma 4 sono compilate per ciascuna  specie
e  per  gruppi  di  specie e determinano, per ogni classe di diametro
misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna
pianta d'alto fusto, a ciascun pollone di castagno e, per i cedui  da
combustibile, a ciascun quintale di legna.
  6.  Con  delibera della Giunta regionale le tabelle di cui al comma
4, sono aggiornate  ogni  due  anni  in  misura  corrispondente  alla
variazione dell'indice del costo della vita.
  7.  Per  i  danni  arrecati mediante incendi, pascolo, recisione di
rami ed amputazione delle radici, quando possa  derivarne  il  totale
deperimento delle piante e/o dei polloni si adotta lo stesso criterio
di cui al comma 5.
  8.  Per  il  pascolo abusivo nei boschi, oltre al danno alle piante
determinato ai sensi del comma 7,  si  deve  considerare  l'ulteriore
danno  arrecato  all'ambiente  boschivo  commisurandolo  all'alimento
consumato dal  bestiame  pascolante  e  calcolato  in  fieno  normale
equivalente  al prezzo corrente del piu' prossimo mercato di consumo.
La quantita' dell'alimento e' computata  per  ciascun  giorno  e  sua
frazione di pascolo abusivo, come segue:
   a)  da  kg.  10  a  kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o
cavallino adulto;
   b) da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o
puledro;
   c) da kg. 1,5 a kg. 2 di fieno  normale  per  ogni  capo  ovino  o
caprino.
  9. Nei confronti di chi esegue il taglio dei boschi di cui all'art.
14  senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, si applica la sanzione
amministrativa da un minimo  di  L.  200.000  ad  un  massimo  di  L.
2.000.000; detta sanzione si applica in conformita' dell'art. 5 della
legge  24  novembre  1981,  n.  689, nei confronti del proprietario e
possessore del terreno e dell'esecutore materiale.
  10. Per le violazioni alle norme di cui all'art. 23 e' comminata la
sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un  massimo  di
L.  2.000.000 per decara e sua frazione. Detta sanzione si applica in
conformita' dell'art. 5 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  nei
confronti  del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore
materiale.
  11. Per l'inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'art.
9 della legge 1 marzo 1975, n.  47,  la  sanzione  amministrativa  da
comminare,  in  applicazione  della  legge  4 agosto 1984, n. 424, e'
compresa da un minimo di L. 700.000 ad un massimo di L. 3.000.000 per
decara e sua frazione.
  12. Per l'inosservanza delle  norme  contenute  nell'allegato  C  e
concernenti l'allestimento e sgombero delle tagliate ed al ripristino
dei  boschi  distrutti  o  deteriorati, le sanzioni amministrative da
comminare andranno da un minimo di L. 40.000  ad  un  massimo  di  L.
400.000 per ogni ara o sua frazione.
  13.  Per  l'accertamento  delle  infrazioni,  la  contestazione, la
notifica ed il pagamento delle sanzioni amministrative  di  cui  alla
presente  legge si applicano le disposizioni della legge regionale 10
gennaio 1983, n. 13.
  14. All'accertamento delle violazioni di cui al  presente  articolo
provvedono  gli  agenti  del  corpo  forestale  dello  Stato  i quali
determinano anche l'entita' del  danno  cagionato  ovvero  il  valore
delle piante tagliate o danneggiate.