Art. 25. Norme di polizia forestale 1. Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che nei boschi vincolati ai sensi del regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato. 2. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui, tagliati in contravvenzione alle norme contenute nella presente legge, e' fatta prendendo per base il valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore e' determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato. 3. La valutazione del danno, cagionato con la distruzione o asportazione delle ceppaie di piante e/o polloni abusivamente abbattuti, e' desunta dal rilievo del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze. 4. La giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato all'agricoltura e foreste, di concerto con l'assessore delegato al bilancio e ai tributi, procede alla formazione di tabelle dei valori medi da servire di base per l'applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni accertate. 5. Le tabelle di cui al comma 4 sono compilate per ciascuna specie e per gruppi di specie e determinano, per ogni classe di diametro misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta d'alto fusto, a ciascun pollone di castagno e, per i cedui da combustibile, a ciascun quintale di legna. 6. Con delibera della Giunta regionale le tabelle di cui al comma 4, sono aggiornate ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita. 7. Per i danni arrecati mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante e/o dei polloni si adotta lo stesso criterio di cui al comma 5. 8. Per il pascolo abusivo nei boschi, oltre al danno alle piante determinato ai sensi del comma 7, si deve considerare l'ulteriore danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del piu' prossimo mercato di consumo. La quantita' dell'alimento e' computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue: a) da kg. 10 a kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto; b) da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro; c) da kg. 1,5 a kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino. 9. Nei confronti di chi esegue il taglio dei boschi di cui all'art. 14 senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000; detta sanzione si applica in conformita' dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale. 10. Per le violazioni alle norme di cui all'art. 23 e' comminata la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per decara e sua frazione. Detta sanzione si applica in conformita' dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale. 11. Per l'inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, la sanzione amministrativa da comminare, in applicazione della legge 4 agosto 1984, n. 424, e' compresa da un minimo di L. 700.000 ad un massimo di L. 3.000.000 per decara e sua frazione. 12. Per l'inosservanza delle norme contenute nell'allegato C e concernenti l'allestimento e sgombero delle tagliate ed al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati, le sanzioni amministrative da comminare andranno da un minimo di L. 40.000 ad un massimo di L. 400.000 per ogni ara o sua frazione. 13. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13. 14. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvedono gli agenti del corpo forestale dello Stato i quali determinano anche l'entita' del danno cagionato ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate.