Art. 26. Comitato tecnico regionale 1. Il comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e le sue articolazioni provinciali sono rispettivamente integrati dai dirigenti responsabili del settore foreste, caccia e pesca e del settore per il piano forestale generale e dai dirigenti dei settori tecnici amministrativi provinciali foreste, quando sono chiamati ad esprimere pareri sui progetti di massima ed esecutivi di cui alla presente legge.