Art. 26.
                     Comitato tecnico regionale
 
  1.  Il  comitato  tecnico  regionale di cui alla legge regionale 31
ottobre  1978,  n.  51  e  le  sue  articolazioni  provinciali   sono
rispettivamente  integrati  dai  dirigenti  responsabili  del settore
foreste, caccia e pesca e del settore per il piano forestale generale
e  dai  dirigenti  dei  settori  tecnici  amministrativi  provinciali
foreste,  quando  sono  chiamati  ad esprimere pareri sui progetti di
massima ed esecutivi di cui alla presente legge.