Art. 27.
          Compiti e funzioni del comitato tecnico regionale
 
  1.  Le  funzioni  di  competenza  regionale,  gia'  del   Consiglio
superiore  dell'agricoltura,  sono  esercitate  dal  comitato tecnico
regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n.51.