Art. 28. Demanio armentizio 1. Le funzioni amministrative inerenti il demanio armentizio, trasferite alla Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, e la gestione dello stesso sono esercitate attraverso l'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settore foreste, caccia e pesca e settori tecnici amministrativi provinciali foreste di Avellino e Benevento. 2. Il demanio armentizio, disciplinato dalla presente legge, e' costituito dai Tratturi Pescasseroli-Candela e Lucera-Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara-Castelfranco e Foggia-Camporeale, per le parti ricadenti nell'ambito territoriale regionale, nonche' dal Tratturello del Braccio Frascino e dal Riposo di Casalbore. 3. I suoli e qualsiasi altro bene immobile su di esso ricadente e, pertanto, appartenenti al demanio armentizio, ancorche' non necessari all'attivita' armentizia, sono tutelati ai fini storici, archeologici, ambientali, naturalistici, culturali e turistici e gestiti secondo modalita' che non comportino alterazioni definitive dello stato dei luoghi e/o mutamenti di destinazione degli stessi. 4. Le modalita' dell'attivita' gestionale regionale relative al demanio armentizio verranno disciplinate da apposite disposizioni da emanare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.