Art. 28.
                         Demanio armentizio
 
  1. Le  funzioni  amministrative  inerenti  il  demanio  armentizio,
trasferite  alla Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, e la gestione dello
stesso sono esercitate attraverso l'area  generale  di  coordinamento
sviluppo attivita' settore primario - settore foreste, caccia e pesca
e  settori  tecnici  amministrativi provinciali foreste di Avellino e
Benevento.
  2. Il demanio armentizio, disciplinato  dalla  presente  legge,  e'
costituito  dai  Tratturi  Pescasseroli-Candela  e  Lucera-Castel  di
Sangro e dai Tratturelli Volturara-Castelfranco e  Foggia-Camporeale,
per  le  parti  ricadenti nell'ambito territoriale regionale, nonche'
dal Tratturello del Braccio Frascino e dal Riposo di Casalbore.
  3. I suoli e qualsiasi altro bene immobile su di esso ricadente  e,
pertanto, appartenenti al demanio armentizio, ancorche' non necessari
all'attivita'    armentizia,   sono   tutelati   ai   fini   storici,
archeologici, ambientali,  naturalistici,  culturali  e  turistici  e
gestiti  secondo  modalita' che non comportino alterazioni definitive
dello stato dei luoghi e/o mutamenti di destinazione degli stessi.
  4. Le modalita' dell'attivita'  gestionale  regionale  relative  al
demanio  armentizio verranno disciplinate da apposite disposizioni da
emanare entro tre mesi dalla  data  di  approvazione  della  presente
legge.