Art. 29.
                       Interventi di emergenza
 
  1.  Presso  ciascuna  struttura  dei settori tecnici amministrativi
provinciali foreste e presso  il  settore  foreste,  caccia  e  pesca
vengono  istituiti  uno  o piu' nuclei operativi di pronto intervento
per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi e  di  calamita'
naturali.
  2.  A  ciascun  nucleo,  normalmente  operativo  per  due  turni di
servizio   giornalieri,   vanno   assegnati   almeno   dieci   unita'
opportunamente  attrezzate  ed  equipaggiate sia per le operazioni di
contrasto agli incendi boschivi, sia per le  operazioni  di  supporto
alle  squadre  operative degli Enti delegati e sia per gli interventi
di soccorso derivanti da altre calamita' naturali.
  3. Nel periodo di massima pericolosita' di cui alla legge regionale
5 giugno 1975, n. 57,  e  nei  casi  di  particolare  emergenza,  con
decreto  del  presidente  della  Giunta  regionale  l'attivazione dei
nuclei potra' essere disposta anche per 24 ore su 24.
  4.  I  nuclei  operativi  saranno  costituiti  prevalentemente  con
personale  assunto  ai  sensi  della legge 1 giugno 1977, n. 285, per
l'attuazione del progetto "difesa e tutela del patrimonio boschivo".
  5. A detto personale sara' assicurato il  necessario  aggiornamento
professionale a mezzo di appositi corsi.
  6.  I nuclei in argomento sono coordinati dai dirigenti del settore
foreste, caccia e pesca e settore per il piano forestale  generale  e
dei settori tecnici amministrativi provinciali foreste competenti.
  7.  Al  personale  del  corpo forestale dello Stato ed a quello dei
ruoli regionali comunque impiegati nelle attivita' di  prevenzione  e
controllo  degli  incendi  boschivi  ed  in  quelle  di  soccorso per
calamita' naturali, puo' essere  ordinato,  nei  periodi  di  massima
pericolosita'  di  cui  alla  legge regionale 5 giugno 1975, n. 57, o
negli altri casi previsti nel presente  articolo,  con  provvedimento
della  Giunta  regionale, lavoro straordinario in deroga ai massimali
previsti  dalla  legislazione  vigente  e  comunque  in  misura   non
superiore a 150 ore annuali, nel limite mensile previsto dall'attuale
normativa  ed  ivi  comprese  le  ore  rese  in  conformita' a quanto
indicato nella legge 1 aprile 1981, n. 121.
  8.  Al  personale regionale di cui innanzi spettano anche gli altri
istituti  contrattuali  previsti  dalla  normativa   vigente,   quali
rischio, turnazione e reperibilita'.