Art. 3.
                        Delega delle funzioni
 
  1.  Le  funzioni  amministrative  relative   all'attuazione   degli
interventi  di cui alle lettere b, d), e), f), g), h), i), l), m), n)
del comma 1, dell'articolo 2, sono delegate alle  comunita'  montane,
di  cui  alla  legge regionale 1 gennaio 1994, n. 31, per i territori
dei rispettivi comuni e di quell interclusi ed  alle  amministrazioni
provinciali per i restanti territori.
  2.  Resta  confermata  la  competenza  della giunta regionale nella
attuazione degli interventi previsti alle lettere a), c), o), p), q),
r), s), t) del comma 1  dell'articolo  2  che  vi  provvede  a  mezzo
dell'area   generale  di  coordinamento  sviluppo  attivita'  settore
primario - settore foreste, caccia e pesca e  settore  per  il  piano
forestale  generale  e  settori tecnico amministrativi foreste di cui
alla legge regionale 4 luglio 1991, n 11.
  3. La giunta regionale corrisponde annualmente agli enti di cui  al
presente  articolo  le spese occorrenti per l'esercizio della delega.
Tali  spese  sono  commisurate  all'8%  dello  stanziamento   annuale
assegnato a ciascun ente in attuazione della presente legge.
  4.  Le  risorse  di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la
costituzione di  apposite  strutture  tecniche  per  gli  adempimenti
connessi  alla  progettazione  e  direzione  dei  lavori  di cui alla
presente legge.
  5. Le strutture di cui al comma 4  possono  prevedere  le  seguenti
professionalita':
   a) un dottore agronomo o forestale;
   b) un ingegnere;
   c) un geologo;
   d) un perito in agraria o geometra o agrotecnico;
   e)  personale  amministrativo  contabile  ed  esecutivo  in misura
proporzionata agli stanziamenti assegnati.
  6.  Gli  enti  delegati,   nella   individuazione   del   personale
precedentemente  indicato, da assumere con le modalita' del contratto
colletivo  nazionale  di  lavoro  per  gli  addetti  ai   lavori   di
sistemazione    idraulico-forestale,    parte    impiegati,   debbono
prioritariamente attingere tra il personale che abbia  gia'  prestato
la  propria  opera presso l'ente con contratto di lavoro previsto per
la categoria idraulico-forestale e  sia  in  possesso  dei  requisiti
indispensabili  per  l'espletamento  degli incarichi o delle mansioni
affidate.
  7.  Gli  enti  sprovvisti  di  tali  strutture,  o  con   strutture
incomplete,    devono    provvedervi,   limitatamente   alle   figure
professionali richiamate e di cui le strutture  sono  carenti,  entro
due mesi dalla entrate in vigore della presente legge.