Art. 3. Delega delle funzioni 1. Le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi di cui alle lettere b, d), e), f), g), h), i), l), m), n) del comma 1, dell'articolo 2, sono delegate alle comunita' montane, di cui alla legge regionale 1 gennaio 1994, n. 31, per i territori dei rispettivi comuni e di quell interclusi ed alle amministrazioni provinciali per i restanti territori. 2. Resta confermata la competenza della giunta regionale nella attuazione degli interventi previsti alle lettere a), c), o), p), q), r), s), t) del comma 1 dell'articolo 2 che vi provvede a mezzo dell'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settore foreste, caccia e pesca e settore per il piano forestale generale e settori tecnico amministrativi foreste di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n 11. 3. La giunta regionale corrisponde annualmente agli enti di cui al presente articolo le spese occorrenti per l'esercizio della delega. Tali spese sono commisurate all'8% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun ente in attuazione della presente legge. 4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la costituzione di apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge. 5. Le strutture di cui al comma 4 possono prevedere le seguenti professionalita': a) un dottore agronomo o forestale; b) un ingegnere; c) un geologo; d) un perito in agraria o geometra o agrotecnico; e) personale amministrativo contabile ed esecutivo in misura proporzionata agli stanziamenti assegnati. 6. Gli enti delegati, nella individuazione del personale precedentemente indicato, da assumere con le modalita' del contratto colletivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, parte impiegati, debbono prioritariamente attingere tra il personale che abbia gia' prestato la propria opera presso l'ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico-forestale e sia in possesso dei requisiti indispensabili per l'espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate. 7. Gli enti sprovvisti di tali strutture, o con strutture incomplete, devono provvedervi, limitatamente alle figure professionali richiamate e di cui le strutture sono carenti, entro due mesi dalla entrate in vigore della presente legge.