Art. 30.
                       Garanzie occupazionali
 
  1.  Gli  interventi  previsti nella presente legge vengono di norma
realizzati mediante l'impiego del personale idraulico-forestale  gia'
in  attivita'  presso  gli  enti  delegati  ed  i  settori  forestali
dell'area  generale  di  coordinamento  sviluppo  attivita'   settore
primario,   nel  rispetto  dei  contratti  nazionali  ed  integrativo
regionale per la categoria.
  2. Gli enti  delegati  e  la  regione  si  impegnano  a  negoziare,
congiuntamente  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  i
contratti integrativi regionali ed a  recepire  gli  stessi  entro  i
termini previsti dai contratti nazionali.
  3.   Qualora   espressamente  previsto  nel  contratto  integrativo
regionale,   viene   rinviata    alla    contrattazione    decentrata
l'organizzazione   del  lavoro,  ivi  compresa  la  possibilita'  del
turn-over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra la  forza
lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le finalita' produttive
ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori.
  4.  La  regione si impegna a garantire annualmente il finanziamento
delle attivita' di  forestazione  e  bonifica  montana  di  cui  alla
presente  legge,  per  un  importo almeno pari a quello destinato per
tale scopo per l'esercizio finanziario 1994, incrementato del  10%  a
far data dall'esercizio finanziario 1997.
  5.  Per il personale idraulico-forestale, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, in forza presso gli enti delegati ed  i  settori
forestali  dell'area  generale  di  coordinamento  sviluppo attivita'
settore primario, l'indennita' di fine rapporto continuera' ad essere
accantonata sull'apposito capitolo delle partite di giro del bilancio
regionale.
  6. L'erogazione dei fondi suddetti sara' effettuata,  su  richiesta
documentata degli enti delegati o dei settori forestali, con delibera
di Giunta regionale.