Art. 30. Garanzie occupazionali 1. Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico-forestale gia' in attivita' presso gli enti delegati ed i settori forestali dell'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario, nel rispetto dei contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria. 2. Gli enti delegati e la regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali. 3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilita' del turn-over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra la forza lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le finalita' produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori. 4. La regione si impegna a garantire annualmente il finanziamento delle attivita' di forestazione e bonifica montana di cui alla presente legge, per un importo almeno pari a quello destinato per tale scopo per l'esercizio finanziario 1994, incrementato del 10% a far data dall'esercizio finanziario 1997. 5. Per il personale idraulico-forestale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza presso gli enti delegati ed i settori forestali dell'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario, l'indennita' di fine rapporto continuera' ad essere accantonata sull'apposito capitolo delle partite di giro del bilancio regionale. 6. L'erogazione dei fondi suddetti sara' effettuata, su richiesta documentata degli enti delegati o dei settori forestali, con delibera di Giunta regionale.