Art. 31. Norme transitorie 1. Entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge gli enti delegati operano la verifica delle proprie scritture contabili per censire tutte le risorse assegnate dalla regione Campania in materia di forestazione e bonifica montana e non spese nei termini previsti dalla legge. Tale situazione contabile, e' trasmessa all'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settore foreste caccia e pesca - che richiede all'area generale di coordinamento bilancio, ragioneria, tributi - settore formazione del bilancio pluriennale ed annuale di inserire nella prima legge di bilancio un'apposita norma per la riutilizzazione delle risorse da parte di ciascun ente delegato, al fine di incrementare la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio relativa agli interventi previsti all'art. 13. 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i lavori effettuati in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, conclusi alla data del 31 dicembre 1994 e non ancora sottoposti al collaudo, sono definiti con certificati di regolare esecuzione dei lavori dal direttore dei lavori, quando gli importi degli stessi sia inferiore a lire 150 milioni, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51. 3. Per le somme assegnate agli enti delegati, in attuazione delle leggi regionali 4 maggio 1979, n. 27 e 28 febbraio 1987, n. 13, e non ancora sottoposte a controllo nella forma prevista dall'art. 4, ultimo comma della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, si applica quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 1 settembre 1994, n. 31. Gli enti delegati forniscono all'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario - Settore foreste, caccia e pesca e settore per il piano forestale generale una dettagliata relazione sull'attivita' svolta in attuazione della delega per ogni singolo esercizio. 4. Per il 1996 la programmazione degli interventi e la realizzazione degli stessi e' demandata agli enti delegati di cui alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, anche per i territori non piu' ricadenti nella propria competenza. Nei territori comunali non piu' compresi tra quelli ricadenti nei perimetri delle Comunita' montane ai sensi della legge 1 settembre 1994, n. 31, tutte le autorizzazioni previste dalla presente legge, vengono rilasciate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio. 5. Nelle more della approvazione del regolamento di cui all'art. 18 il pascolo e' vietato e per le relative violazioni si applicano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. 6. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 18 per i pascoli dei comuni e degli enti pubblici e per tutti gli altri casi in cui e' prevista l'adozione del regolamento stesso, il pascolo e' vietato e si applicano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. 7. Le ditte gia' iscritte all'albo regionale delle imprese boschive di cui al capo III dell'allegato B alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, vengono reiscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 7 dell'art. 17.