Art. 31.
                          Norme transitorie
 
  1.  Entro  quattro  mesi dall'approvazione della presente legge gli
enti delegati operano la verifica delle proprie  scritture  contabili
per  censire  tutte  le  risorse  assegnate dalla regione Campania in
materia di forestazione e bonifica montana e non  spese  nei  termini
previsti   dalla  legge.  Tale  situazione  contabile,  e'  trasmessa
all'area  generale  di  coordinamento  sviluppo   attivita'   settore
primario  -  settore  foreste  caccia e pesca - che richiede all'area
generale di coordinamento bilancio,  ragioneria,  tributi  -  settore
formazione  del  bilancio  pluriennale  ed  annuale di inserire nella
prima legge di bilancio  un'apposita  norma  per  la  riutilizzazione
delle  risorse  da  parte  di  ciascun  ente  delegato,  al  fine  di
incrementare  la  dotazione  finanziaria  del  capitolo  di  bilancio
relativa agli interventi previsti all'art. 13.
  2.  Entro  sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i
lavori effettuati in attuazione della  legge  regionale  28  febbraio
1987,  n.  13,  conclusi  alla data del 31 dicembre 1994 e non ancora
sottoposti al collaudo, sono definiti  con  certificati  di  regolare
esecuzione  dei  lavori  dal direttore dei lavori, quando gli importi
degli stessi sia inferiore a lire 150 milioni, ai sensi  della  legge
regionale 31 ottobre 1978, n. 51.
  3.  Per  le somme assegnate agli enti delegati, in attuazione delle
leggi regionali 4 maggio 1979, n. 27 e 28 febbraio 1987, n. 13, e non
ancora sottoposte a controllo nella  forma  prevista  dall'art.    4,
ultimo  comma  della  legge  regionale  28  febbraio  1987, n. 13, si
applica  quanto  previsto  dall'art.  13  della  legge  regionale   1
settembre 1994, n. 31. Gli enti delegati forniscono all'area generale
di  coordinamento  sviluppo  attivita'  settore  primario  -  Settore
foreste, caccia e pesca e settore per il piano forestale generale una
dettagliata  relazione  sull'attivita'  svolta  in  attuazione  della
delega per ogni singolo esercizio.
  4.   Per   il   1996   la  programmazione  degli  interventi  e  la
realizzazione degli stessi e' demandata agli  enti  delegati  di  cui
alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, anche per i territori non
piu'  ricadenti  nella propria competenza. Nei territori comunali non
piu' compresi tra quelli  ricadenti  nei  perimetri  delle  Comunita'
montane  ai  sensi  della  legge  1  settembre  1994, n. 31, tutte le
autorizzazioni previste  dalla  presente  legge,  vengono  rilasciate
dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.
  5.  Nelle  more  della approvazione del regolamento di cui all'art.
18 il pascolo e' vietato e per le relative violazioni si applicano le
sanzioni  previste  dalle  prescrizioni  di  massima  e  di   polizia
forestale vigenti.
  6.  Nelle  more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3
dell'art. 18 per i pascoli dei comuni e degli  enti  pubblici  e  per
tutti  gli  altri  casi in cui e' prevista l'adozione del regolamento
stesso, il pascolo e' vietato e si  applicano  le  sanzioni  previste
dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
  7. Le ditte gia' iscritte all'albo regionale delle imprese boschive
di  cui  al capo III dell'allegato B alla legge regionale 28 febbraio
1987, n. 13, vengono reiscritte d'ufficio all'albo di cui al comma  7
dell'art. 17.