Art. 32. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fara' fronte mediante la istituzione nello stato di previsione della spesa per ciascuno esercizio finanziario, dei seguenti capitoli, con stanziamento di competenza e di cassa che saranno, di volta in volta, determinati con leggi di bilancio: a) cap... spese per la realizzazione delle opere di competenza degli enti delegati; b) cap... spesa per la realizzazione delle opere di competenza della regione da realizzare a cura dei settori tecnici amministrativi provinciali foreste dell'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario; c) cap... spesa per la gestione della delega; d) cap... spesa per la realizzazione e gestione dell'inventario forestale e del piano di forestazione generale; e) cap... spese per la gestione dei tratturi; f) cap... spese per la prevenzione e, lotta agli incendi boschivi; g) cap... spese per la realizzazione e gestione degli allevamenti faunistici e la rinaturalizzazione ambientale; h) cap... spese per gli interventi di emergenza di cui all'art. 29 della presente legge; i) cap... spese per gli interventi fitosanitari; l) cap... spese per la redazione dei piani di assestamento dei boschi e per l'ampliamento del demanio regionale forestale nonche' del demanio ad esso collegato. 2. Le spese di cui al comma 3 dell'art. 3 sono commisurate all'8% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun ente delegato in attuazione della presente legge. 3. Per il 1996 l'onere della presente legge gravera' sui capitoli 1200, 1202, 1203, 1204, 1208, 1214, 1216, 1218, 1228, 1230, 1236, 1240, 1242, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1276, 1278 e 1280 dello stato di previsione della spesa. 4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6, vanno accreditate agli enti delegati nella misura del 40% dello stanziamento entro il 10 febbraio di ciascun anno di riferimento, anche in deroga alle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio finanziario della regione. 5. L'assegnazione della restante somma e' disposta entro venti giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 9 dell'art. 5 e sempreche' sia stata approvata la legge di bilancio regionale per l'esercizio di riferimento. 6. La facolta' di erogazione della spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, viene estesa anche al dirigente del settore foreste caccia e pesca.