Art. 32.
                          Norme finanziarie
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge  si fara' fronte
mediante la istituzione nello stato di  previsione  della  spesa  per
ciascuno   esercizio   finanziario,   dei   seguenti   capitoli,  con
stanziamento di competenza e di cassa che saranno, di volta in volta,
determinati con leggi di bilancio:
   a) cap... spese per la realizzazione  delle  opere  di  competenza
degli enti delegati;
   b)  cap...  spesa  per  la realizzazione delle opere di competenza
della regione da realizzare a cura dei settori tecnici amministrativi
provinciali foreste  dell'area  generale  di  coordinamento  sviluppo
attivita' settore primario;
   c) cap... spesa per la gestione della delega;
   d)  cap...  spesa  per la realizzazione e gestione dell'inventario
forestale e del piano di forestazione generale;
   e) cap... spese per la gestione dei tratturi;
   f) cap... spese per la prevenzione e, lotta agli incendi boschivi;
   g) cap... spese per la realizzazione e gestione degli  allevamenti
faunistici e la rinaturalizzazione ambientale;
   h)  cap...  spese  per gli interventi di emergenza di cui all'art.
29 della presente legge;
   i) cap... spese per gli interventi fitosanitari;
   l) cap... spese per la redazione dei  piani  di  assestamento  dei
boschi  e  per  l'ampliamento del demanio regionale forestale nonche'
del demanio ad esso collegato.
  2. Le spese di cui al comma 3 dell'art. 3 sono  commisurate  all'8%
dello  stanziamento  annuale  assegnato  a  ciascun  ente delegato in
attuazione della presente legge.
  3. Per il 1996 l'onere della presente legge gravera'  sui  capitoli
1200,  1202,  1203,  1204,  1208, 1214, 1216, 1218, 1228, 1230, 1236,
1240, 1242, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254,  1260,  1262,  1264,  1266,
1268, 1270, 1276, 1278 e 1280 dello stato di previsione della spesa.
  4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui al comma 1 dell'art. 6, vanno
accreditate  agli  enti  delegati  nella   misura   del   40%   dello
stanziamento  entro  il  10  febbraio di ciascun anno di riferimento,
anche in deroga alle norme che disciplinano  l'esercizio  provvisorio
finanziario della regione.
  5.  L'assegnazione  della  restante  somma  e' disposta entro venti
giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 9  dell'art.  5  e
sempreche'  sia  stata  approvata  la legge di bilancio regionale per
l'esercizio di riferimento.
  6. La facolta' di erogazione della spesa di cui all'art. 66,  comma
1, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, viene estesa anche al
dirigente del settore foreste caccia e pesca.