Art. 4.
             Comitato per la pianificazione finanziaria
                e la programmazione degli interventi
 
  1.   Con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  viene
istituito, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, il
comitato  per  la  pianificazione  finanziaria  e  la  programmazione
pluriennale in materia forestale. Esso e' cosi' composto:
   a)  l'assessore delegato all'agricoltura e foreste che lo presiede
e gli assessori  competenti  nelle  seguenti  materie:  politica  del
territorio,  ambiente,  programmazione,  bilancio,  lavori  pubblici,
politiche comunitarie;
   b) un rappresentante delle autorita' di bacino di cui  alla  legge
regionale 7 febbraio 1994, n. 8 designato dal presidente della giunta
regionale;
   c)  i  coordinatori delle aree generali di coordinamento di cui al
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1991, n.   11,
limitatamente alle materie di cui alla lettera a);
   d)  i presidenti delle delegazioni dell'unione nazionale comuni ed
enti  montani,  dell'unione  provincie  italiane,   dell'associazione
nazionale comuni italiani;
   e)  un  rappresentante  per  tutti  gli  enti  parco, designato di
concerto dai presidenti degli enti stessi gia' istituiti  al  momento
della richiesta del nominativo;
   f)  i  dirigenti del settore foreste, caccia e pesca e settore per
il piano forestale generale  e  dei  settori  tecnici  amministrativi
pronviciali  foreste  dell'area  generale  di  coordinamento sviluppo
attivita' settore primario;
   g) un rappresentante per ciascuna delle  organizzazioni  sindacali
dei  lavoratori  idraulico-forestali e un rappresentante per ciascuna
delle  organizzazioni   professionali   agricole,   designati   dalle
rispettive organizzazioni.
  2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del servizio
forestazione  del  settore  foreste,  caccia e pesca. Le adunanze del
comitato, di cui al comma 1, sono valide con la presenza di un  terzo
dei componenti e le decisioni sono prese con il voto favorevole della
maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di  mancato raggiungimento del
numero legale per due riunioni consecutive, la  giunta  regionale  si
sostituisce  nelle  decisioni, sentite le organizzazioni sindacali di
cui al punto g) del precedente comma 1.
  3. Al comitato sono assegnati i seguenti compiti:
   a) qualificare  ed  individuare  le  risorse  finanziarie  per  la
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
   b)  esprimere  parere  sul  piano  forestale  generale  di  cui al
successivo articolo 5 e successive sue  modificazioni,  revisioni  ed
integrazioni;
   c)  formulare  proposte  per  la  redazione  dei  piani degli enti
delegati ed eprimere pareri sui piani medesimi;
   d) esprimere parere ogni  qualvolta  viene  richiesto  dagli  enti
delegati   o   dalle   aree  di  coordinamento  interessate  o  dalle
organizzazioni sindacali o professionali.
  4. Il comitato  espleta  la  sua  attivita'  per  la  durata  della
legislature  e  comunque  fino all'insediamento del nuovo comitato. I
componenti possono essere riconfermati.
  5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ai  componenti
spetta un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai componenti
del  Co.Re.Co. di cui all'articolo 28 della legge regionale 14 giugno
1993, n. 21.
  6.  Copia  del  verbale  delle  decisioni  assunte  dal comitato va
trasmesso a tutti i componenti ed ai presidenti degli  enti  delegati
entro  15  giorni  dall'adozione,  a cura del segretario del comitato
stesso.