Art. 5. Piano forestale generale 1. Entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale sottopone al consiglio regionale il piano forestale generale per il periodo 1997-2006. Il consiglio regionale approva il piano entro tre mesi dalla sua ricezione. 2. Il piano deve essere articolato per comprensori corrispondenti ai territori ricadenti sotto la competenza degli enti delegati di cui all'articolo 3. 3. Il piano forestale generale, partendo da una aggiornata analisi del settore, sviluppa tutte le indicazioni necessarie all'affermarsi di una politica forestale regionale in linea con le finalita' della presente legge. Le proposte d'intervento, coerenti con le indicazioni dell'articolo 2, contengono la stima del fabbisogno finanziario occorrente, l'indicazione delle procedure atte a realizzarle, la valutazione degli effetti previsti e i principali indicatori di prestazioni e di impatto atti a verificarne i risultati conseguiti. 4. I riferimenti essenziali nelle proposte di piano sono relativi a: a) nuovi rimboschimenti e manutenzione di quelli gia' realizzati; b) viabilita', sistemazioni idrauliche e manutenzione delle opere gia' realizzate; c) assestamento ed utilizzazione del demanio comunale, regionale e di altri enti; d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi e difesa fitosanitaria; e) produzione vivaistica forestale; f) tutela ed incremento della fauna selvatica; g) creazione di occupazione aggiuntiva giovanile nei territori interessati dagli interventi di cui alla presente legge. 5. Il piano forestale generale e' predisposto garantendo la piu' ampia partecipazione possibile dei soggetti interessati pubblici e privati. 6. La giunta regionale puo' proporre la consiglio regionale eventuali aggiornamenti o variazioni del piano forestale nonche' suoi slittamenti temporali. 7. Gli enti delegati predispongono ed adottano specifici piani forestali pluriennali ed annuali, attuativi del piano forestale generale e con esso coerenti. I piani vanno trasmessi all'autorita' di bacino competente per il parere che deve essere espresso entro dieci giorni dalla ricezione; trascorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole e gli organi competenti degli enti delegati approvano i rispettivi piani. 8. Per le comunita' montane il piano forestale pluriennale e quello annuale rappresentano una autonoma articolazione del piano di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1994, n. 31. 9. I piani forestali pluriennali ed annuali adottati dagli enti delegati, sono trasmessi alla giunta regionale che li approva, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dalla ricezione. I piani si intendono approvati decorso inutilmente il termine sopra indicato. In caso di richiesta di integrazioni, modifiche o chiarimenti da parte del comitato di cui all'articolo 4, il termine di cui innanzi si interrompe e decorre nuovamente dalla data di presentazione di quanto richiesto. 10. Fino a quando il piano forestale genereale non e' operante, la programmazione degli inteventi e' effettuata dagli enti delegati sulla base della proposta di piano forestale generale deliberato dalla giunta regionale ai sensi del comma 1. Il finanziamento degli interventi da realizzare nell'esercizio e' disposto dalla giunta regionale sulla base di un "piano stralcio" predisposto dagli enti delegati entro il mese di gennaio dello stesso anno. 11. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, gli enti delegati ed i settori tecnici amministrativi provinciali per le foreste, ciascuno per le proprie competenze, forniscono all'area generale di coordinamento sviluppo attivita' primaria - settore per il piano forestale generale di cui all'articolo 7 - tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per l'avvio e lo sviluppo del sistema informativo forestale regionale ed in particolare: a) per i boschi demaniali: corografia al 25.000, estremi catastali, fogli di mappa, piani di assestamento e di utilizzazione se esistenti, usi civici ed eventuali concessioni in atto, descrizione delle specie e delle condizioni vegetazionali; b) per i rimboschimenti: corografia dal 25.000, estremi catastali, fogli di mappa, contratti di messa a disposizione, progetti di impianto, anno di inizio lavori interventi di manutenzione, descrizione delle specie impiantate, stato vegetativo, previsione di restituzione ai legittimi proprietari con annesso piano colturale; c) per la viabilita' e le altre opere di bonifica montana: copia del progetto completo e degli atti di collaudo; d) per i vivai: estremi catastali, progetto di impianto originario, disegni delle infrastrutture, produzioni in atto, potenzialita'; e) per i piani anticendio boschivi: numero degli addetti, attrezzature di protezione individuale, attrezzature e mezzi di contrasto, mezzi di trasporto, centri operativi, attrezzature di comunicazione, punti di approvvigionamento idrico per mezzi aerei e terrestri da individuare graficamente su carta al 25.000 unitamente alle fasce tagliafuoco.