Art. 5.
                      Piano forestale generale
 
  1. Entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge  la
giunta  regionale sottopone al consiglio regionale il piano forestale
generale per il periodo 1997-2006. Il consiglio regionale approva  il
piano entro tre mesi dalla sua ricezione.
  2.  Il  piano deve essere articolato per comprensori corrispondenti
ai territori ricadenti sotto la competenza degli enti delegati di cui
all'articolo 3.
  3. Il piano forestale generale, partendo da una aggiornata  analisi
del  settore, sviluppa tutte le indicazioni necessarie all'affermarsi
di una politica forestale regionale in linea con le  finalita'  della
presente legge. Le proposte d'intervento, coerenti con le indicazioni
dell'articolo  2,  contengono  la  stima  del  fabbisogno finanziario
occorrente, l'indicazione delle  procedure  atte  a  realizzarle,  la
valutazione  degli  effetti  previsti  e  i  principali indicatori di
prestazioni e di impatto atti a verificarne i risultati conseguiti.
  4. I riferimenti essenziali nelle proposte di piano  sono  relativi
a:
   a) nuovi rimboschimenti e manutenzione di quelli gia' realizzati;
   b)  viabilita', sistemazioni idrauliche e manutenzione delle opere
gia' realizzate;
   c) assestamento ed utilizzazione del demanio comunale, regionale e
di altri enti;
   d)  prevenzione  e  lotta   agli   incendi   boschivi   e   difesa
fitosanitaria;
   e) produzione vivaistica forestale;
   f) tutela ed incremento della fauna selvatica;
   g)  creazione  di  occupazione  aggiuntiva giovanile nei territori
interessati dagli interventi di cui alla presente legge.
  5. Il piano forestale generale e' predisposto  garantendo  la  piu'
ampia  partecipazione  possibile  dei soggetti interessati pubblici e
privati.
  6.  La  giunta  regionale  puo'  proporre  la  consiglio  regionale
eventuali aggiornamenti o variazioni del piano forestale nonche' suoi
slittamenti temporali.
  7.  Gli  enti  delegati  predispongono  ed adottano specifici piani
forestali pluriennali  ed  annuali,  attuativi  del  piano  forestale
generale  e  con esso coerenti. I piani vanno trasmessi all'autorita'
di bacino competente per il parere che  deve  essere  espresso  entro
dieci  giorni  dalla ricezione; trascorso inutilmente tale termine il
parere si intende favorevole  e  gli  organi  competenti  degli  enti
delegati approvano i rispettivi piani.
  8. Per le comunita' montane il piano forestale pluriennale e quello
annuale   rappresentano  una  autonoma  articolazione  del  piano  di
sviluppo socio-economico di cui all'articolo 9 della legge  regionale
1 settembre 1994, n. 31.
  9.  I  piani  forestali  pluriennali ed annuali adottati dagli enti
delegati, sono  trasmessi  alla  giunta  regionale  che  li  approva,
sentito  il parere del comitato di cui all'articolo 4, entro sessanta
giorni dalla  ricezione.  I  piani  si  intendono  approvati  decorso
inutilmente  il  termine  sopra  indicato.  In  caso  di richiesta di
integrazioni, modifiche o chiarimenti da parte del  comitato  di  cui
all'articolo  4,  il  termine  di cui innanzi si interrompe e decorre
nuovamente dalla data di presentazione di quanto richiesto.
  10. Fino a quando il piano forestale genereale non e' operante,  la
programmazione  degli  inteventi  e'  effettuata  dagli enti delegati
sulla base della proposta  di  piano  forestale  generale  deliberato
dalla  giunta  regionale ai sensi del comma 1. Il finanziamento degli
interventi da realizzare  nell'esercizio  e'  disposto  dalla  giunta
regionale  sulla  base  di un "piano stralcio" predisposto dagli enti
delegati entro il mese di gennaio dello stesso anno.
  11. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  i
comuni,  gli  enti  delegati  ed  i  settori  tecnici  amministrativi
provinciali per le  foreste,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,
forniscono  all'area  generale  di  coordinamento  sviluppo attivita'
primaria  -  settore  per  il  piano  forestale   generale   di   cui
all'articolo 7 - tutte le informazioni e le documentazioni necessarie
per l'avvio e lo sviluppo del sistema informativo forestale regionale
ed in particolare:
   a)   per   i  boschi  demaniali:  corografia  al  25.000,  estremi
catastali, fogli di mappa, piani di assestamento e  di  utilizzazione
se   esistenti,   usi   civici  ed  eventuali  concessioni  in  atto,
descrizione delle specie e delle condizioni vegetazionali;
   b) per i rimboschimenti: corografia dal 25.000, estremi catastali,
fogli di mappa,  contratti  di  messa  a  disposizione,  progetti  di
impianto,   anno   di   inizio  lavori  interventi  di  manutenzione,
descrizione delle specie impiantate, stato vegetativo, previsione  di
restituzione ai legittimi proprietari con annesso piano colturale;
   c)  per  la viabilita' e le altre opere di bonifica montana: copia
del progetto completo e degli atti di collaudo;
   d)  per  i  vivai:  estremi  catastali,   progetto   di   impianto
originario,   disegni   delle  infrastrutture,  produzioni  in  atto,
potenzialita';
   e)  per  i  piani  anticendio  boschivi:  numero  degli   addetti,
attrezzature  di  protezione  individuale,  attrezzature  e  mezzi di
contrasto, mezzi di  trasporto,  centri  operativi,  attrezzature  di
comunicazione,  punti  di approvvigionamento idrico per mezzi aerei e
terrestri da individuare graficamente su carta al  25.000  unitamente
alle fasce tagliafuoco.