Art. 6.
      Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi
 
  1.  La  giunta  regionale provvede annualmente alla ripartizione ed
all'accredito   agli   enti   delegati   delle   risorse    destinate
all'attuazione della presente legge secondo parametri determinati dal
consiglio  regionale  in  sede  di  approvazione  del piano forestale
generale e che tengano conto,  per  ciascun  ente,  della  superficie
territoriale,  della superficie boscata, della popolazione residente,
degl grado di dissesto idrogeologico e della  forza  lavoro  presente
presso gli enti delegati al 31 dicembre 1994.
  2.  Gli  enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli
del proprio bilancio e le utilizzano sulla base  si  singole  perizie
adottate con appositi atti deliberativi.
  3.  Copia  di  tali  atti  viene  trasmessa  all'area  generale  di
coordinamento sviluppo attivita' settore primario -  settore  per  il
piano  forestale  generale  per l'aggiornamento dell'inventario delle
opere di cui all'articolo 5.
  4.  Per  il  conseguimento  di  quanto  previsto  alla  lettera  d)
dell'articolo 1, l'attuazione delle perizie puo' essere realizzata in
"economia" nella forma della "amministrazione diretta.
  5.  L'aliquota delle spese generali delle perizie degli interventi,
realizzati in  attuazione  della  presente  legge,  non  puo'  essere
superiore  al  4%  dell'intera  previsione  di  spesa.  Le perizie da
realizzare in "economia" devono essere  redatte  sulla  base  di  una
apposita  "analisi  dei  prezzi"  predisposti  dall'area  generale di
coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settore  foreste,
caccia  e  pesca  ed  approvato,  previa  acquisizione del parere del
comitato tecnico regionale, dalla giunta  regionale  entro  due  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6.  L'analisi  dei  prezzi  di  cui  al  comma 5 viene aggiornata o
confermata ogni due anni.
  7. Per i lavori in appalto si applica il prezzario  generale  delle
opere edili vigente nella regione Campania.
  8.  I progetti di importo superiore a 150 milioni sono sottoposti a
collaudo  entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori.  La
designazione  del  tecnico incaricato compete all'assessore regionale
che sovrintende all'area generale di coordinamento sviluppo attivita'
settore primario.
  9.  Al  fine  del   mantenimento   delle   garanzie   occupazionali
legittimamente  consolidate presso gli enti delegati alla data del 31
dicembre 1994, per non alterare l'armonica distribuzione dei progetti
di intervento su tutto il  territorio  regionale,  a  partire  dal  1
genaio  1997 e' consentita la stipula di apposite convenzioni tra gli
enti delegati  per  la  realizzazione  di  specifici  interventi  nei
territori di comune interesse e suscettibili di armonico sviluppo.
  10.   La  necessita'  di  ricorrere  alla  stipula  delle  suddette
convenzioni e gli enti che la debbono attuare,  viene  stabilita  nel
Piano di forestazione di cui all'articolo 5.
  11.  Gli  enti  delegati,  nell'ambito dello stanziamento ricevuto,
possono riservare una quota di risorse  non  superiore  al  3%  dello
stanziamento  per  il  finanziamento  di  opere  di  "somma urgenza",
derivanti   da   calamita'   naturali   o   da   eccezionali   eventi
metereologici.
  12.   Gli   interventi  sono  attuati  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e a tal
fine gli enti delegati designano un proprio funzionario tecnico  che,
unitamente ad un tecnico regionale in servizio presso l'area generale
di  coordinamento  sviluppo  attivita'  settore  primario  -  settore
tecnico   amministrativo   provinciale   foreste,   competente    per
territorio,  accertano  le opere alla cui esecuzione deve provvedersi
con urgenza, redigono apposito verbale di constatazione,  dichiarando
l'indifferibilita'  e  l'urgenza  nonche'  la pubblica utilita' delle
opere da farsi.
  L'ente  delegato,  sulla  scorta del predetto verbale e di apposita
perizia tecnica ed economica redatta  dai  propri  uffici,  affida  i
lavori,  che  non  tollerano  rinvii,  ad  idonea  ditta anche con la
modalita' di cui all'articolo 29 della  legge  regionale  31  ottobre
1978, n.  51.
  13.  Le  opere  realizzate  con  tale  procedimento  devono  essere
sottoposte a collaudo entro tre mesi dal loro  completamento  con  le
modalita' previste al comma 8.