Art. 6. Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi 1. La giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione ed all'accredito agli enti delegati delle risorse destinate all'attuazione della presente legge secondo parametri determinati dal consiglio regionale in sede di approvazione del piano forestale generale e che tengano conto, per ciascun ente, della superficie territoriale, della superficie boscata, della popolazione residente, degl grado di dissesto idrogeologico e della forza lavoro presente presso gli enti delegati al 31 dicembre 1994. 2. Gli enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli del proprio bilancio e le utilizzano sulla base si singole perizie adottate con appositi atti deliberativi. 3. Copia di tali atti viene trasmessa all'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settore per il piano forestale generale per l'aggiornamento dell'inventario delle opere di cui all'articolo 5. 4. Per il conseguimento di quanto previsto alla lettera d) dell'articolo 1, l'attuazione delle perizie puo' essere realizzata in "economia" nella forma della "amministrazione diretta. 5. L'aliquota delle spese generali delle perizie degli interventi, realizzati in attuazione della presente legge, non puo' essere superiore al 4% dell'intera previsione di spesa. Le perizie da realizzare in "economia" devono essere redatte sulla base di una apposita "analisi dei prezzi" predisposti dall'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settore foreste, caccia e pesca ed approvato, previa acquisizione del parere del comitato tecnico regionale, dalla giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. L'analisi dei prezzi di cui al comma 5 viene aggiornata o confermata ogni due anni. 7. Per i lavori in appalto si applica il prezzario generale delle opere edili vigente nella regione Campania. 8. I progetti di importo superiore a 150 milioni sono sottoposti a collaudo entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. La designazione del tecnico incaricato compete all'assessore regionale che sovrintende all'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario. 9. Al fine del mantenimento delle garanzie occupazionali legittimamente consolidate presso gli enti delegati alla data del 31 dicembre 1994, per non alterare l'armonica distribuzione dei progetti di intervento su tutto il territorio regionale, a partire dal 1 genaio 1997 e' consentita la stipula di apposite convenzioni tra gli enti delegati per la realizzazione di specifici interventi nei territori di comune interesse e suscettibili di armonico sviluppo. 10. La necessita' di ricorrere alla stipula delle suddette convenzioni e gli enti che la debbono attuare, viene stabilita nel Piano di forestazione di cui all'articolo 5. 11. Gli enti delegati, nell'ambito dello stanziamento ricevuto, possono riservare una quota di risorse non superiore al 3% dello stanziamento per il finanziamento di opere di "somma urgenza", derivanti da calamita' naturali o da eccezionali eventi metereologici. 12. Gli interventi sono attuati con le modalita' previste dall'articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e a tal fine gli enti delegati designano un proprio funzionario tecnico che, unitamente ad un tecnico regionale in servizio presso l'area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario - settore tecnico amministrativo provinciale foreste, competente per territorio, accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza, redigono apposito verbale di constatazione, dichiarando l'indifferibilita' e l'urgenza nonche' la pubblica utilita' delle opere da farsi. L'ente delegato, sulla scorta del predetto verbale e di apposita perizia tecnica ed economica redatta dai propri uffici, affida i lavori, che non tollerano rinvii, ad idonea ditta anche con la modalita' di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51. 13. Le opere realizzate con tale procedimento devono essere sottoposte a collaudo entro tre mesi dal loro completamento con le modalita' previste al comma 8.