Art. 7. Settore per il piano forestale generale 1. L'attuale settore per le foreste demaniali di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, assume la denominazione di "settore per il piano forestale generale". Esso svolge i seguenti compiti: a) realizzare l'inventario dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati, delle opere di bonifica montana e dei vivai; b) individuare ed aggiornare le superfici particellari rimboschite e quelle suscettibili di imboschimento; c) realizzare l'inventario della viabilita' di servizio e di bonifica montana, riportando anche su cartografia al 25.000 il tracciato delle stesse, delle piste tagliafuoco esistenti e di ogni altra opera di bonifica graficamente rilevabile; d) realizzare l'inventano dei boschi di proprieta' dei comuni, della regione e di altri enti pubblici. 2. Il settore di cui al comma 1 inoltre, d'intesa con il Settore foreste, caccia e pesca, elabora il Piano forestale generale per l'intero territorio regionale, cosi' articolato: a) Piani di nuovi rimboschimenti e di manutenzione di quelli gia' realizzati; b) Piani di viabilita', sistemazione idraulica e manutenzione di opere gia' realizzate; c) Piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi demaniali, comunali, regionali e di altri enti; d) Piani di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi e di difesa fitosanitaria; e) Piani di produzione vivaistica forestale, anche in via sperimentale; f) Piano di tutela ed incremento della fauna selvatica e di rinaturalizzazione ambientale e di produzione di piante officinali. 3. L'art. 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, al comma relativo all'Area generale di coordinamento sviluppo attivita' settore primario, l'ultimo trattino "Settore foreste demaniali ed assestamento forestale" viene sostituito con la seguente dizione "Settore per il piano forestale generale", cosi' come all'allegato A della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, alla declaratoria delle competenze del Settore foreste demaniali ed assestamento forestale vengono aggiunte le competenze indicate ai comma 1 e 2 e vengono trasferite al settore foreste, caccia e pesca, della stessa Area generale di coordinamento, le competenze relative al primo, secondo, terzo, limitatamente ai tagli boschivi, quarto e sesto trattino dello stesso art. 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11.