Art. 7.
               Settore per il piano forestale generale
 
  1.  L'attuale  settore  per  le foreste demaniali di cui alla legge
regionale 4 luglio 1991, n. 11, assume la denominazione  di  "settore
per il piano forestale generale". Esso svolge i seguenti compiti:
   a)  realizzare  l'inventario  dei boschi, dei pascoli, dei coltivi
abbandonati, delle opere di bonifica montana e dei vivai;
   b) individuare ed aggiornare le superfici particellari rimboschite
e quelle suscettibili di imboschimento;
   c) realizzare l'inventario  della  viabilita'  di  servizio  e  di
bonifica  montana,  riportando  anche  su  cartografia  al  25.000 il
tracciato delle stesse, delle piste tagliafuoco esistenti e  di  ogni
altra opera di bonifica graficamente rilevabile;
   d)  realizzare  l'inventano  dei  boschi di proprieta' dei comuni,
della regione e di altri enti pubblici.
  2. Il settore di cui al comma 1 inoltre, d'intesa  con  il  Settore
foreste,  caccia  e  pesca,  elabora  il Piano forestale generale per
l'intero territorio regionale, cosi' articolato:
   a) Piani di nuovi rimboschimenti e di manutenzione di quelli  gia'
realizzati;
   b)  Piani  di viabilita', sistemazione idraulica e manutenzione di
opere gia' realizzate;
   c) Piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi  demaniali,
comunali, regionali e di altri enti;
   d)  Piani  di  prevenzione  e  di lotta agli incendi boschivi e di
difesa fitosanitaria;
   e)  Piani  di  produzione  vivaistica  forestale,  anche  in   via
sperimentale;
   f)  Piano  di  tutela  ed  incremento  della  fauna selvatica e di
rinaturalizzazione ambientale e di produzione di piante officinali.
  3. L'art. 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11,  al  comma
relativo   all'Area  generale  di  coordinamento  sviluppo  attivita'
settore primario, l'ultimo trattino  "Settore  foreste  demaniali  ed
assestamento  forestale"  viene  sostituito  con  la seguente dizione
"Settore per il piano forestale generale", cosi' come all'allegato  A
della  legge  regionale 4 luglio 1991, n. 11, alla declaratoria delle
competenze del Settore foreste demaniali  ed  assestamento  forestale
vengono  aggiunte  le  competenze  indicate  ai comma 1 e 2 e vengono
trasferite al settore foreste, caccia  e  pesca,  della  stessa  Area
generale  di coordinamento, le competenze relative al primo, secondo,
terzo, limitatamente ai tagli boschivi, quarto e sesto trattino dello
stesso art. 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11.