Art. 11. 1. All'articolo 11 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 65/1988, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I progetti vengono esaminati dal CTR dopo che in sede di istruttoria sia stato richiesto il parere obbligatorio del Comune e della Azienda per i servizi sanitari competenti. I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta". 2. All'articolo 11 della legge regionale 30/1987, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le varianti sostanziali per le quali e' necessaria la predisposizione dello studio di cui all'articolo 12-bis sono esclusivamente quelle relative ad aumenti di potenzialita' di impianti gia' autorizzati, quelle che comportano una modificazione dei materiali da conferire agli impianti stessi, ovvero quelle che comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto".