Art. 11.
 
  1.  All'articolo  11 della legge regionale 30/1987, come modificato
dall'articolo 11  della  legge  regionale  65/1988,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente:
  "2.  I  progetti  vengono  esaminati  dal  CTR  dopo che in sede di
istruttoria sia stato richiesto il parere obbligatorio del  Comune  e
della  Azienda  per  i  servizi  sanitari competenti. I pareri devono
essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta".
  2. All'articolo 11 della legge regionale 30/1987, dopo il comma  3,
e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Le  varianti  sostanziali  per  le  quali e' necessaria la
predisposizione  dello  studio  di  cui  all'articolo   12-bis   sono
esclusivamente   quelle  relative  ad  aumenti  di  potenzialita'  di
impianti gia' autorizzati, quelle che  comportano  una  modificazione
dei  materiali  da  conferire agli impianti stessi, ovvero quelle che
comportano  una  modifica   della   tecnologia   generale   applicata
all'impianto".