Art. 13.
 
  1. L'articolo 14 della legge  regionale  30/1987,  come  modificato
dall'articolo  15  della  legge  regionale  65/1988 e dall'articolo 5
della legge regionale  2  aprile  1991,  n.  13,  e'  sostituito  dal
seguente:
                              "Art. 14.
         Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti
             di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
 
  1.  All'approvazione  dei progetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), provvede il Direttore regionale  dell'ambiente,  esperita
la  procedura  di cui all'articolo 12-bis ed a seguito dell'emissione
del parere favorevole del CTR.
  2. L'approvazione del progetto deve  intervenire  entro  centoventi
giorni   dalla   data   di  presentazione  alla  Direzione  regionale
dell'ambiente,  la  quale,  in  sede  istruttoria,  puo'   richiedere
ulteriori  dati  o modificazioni al progetto medesimo; in tal caso il
predetto termine e' sospeso e riprende  a  decorrere  dalla  data  di
presentazione degli elementi richiesti.
  3. Nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto il CTR
costituisce  la  conferenza  di  cui all'articolo 3-bis, comma 1, del
decreto legge  361/1987,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 441/1987.
  4.  L'approvazione  del progetto di cui al comma 1 costituisce, ove
occorra, variante urbanistica ai sensi dell'articolo 3-bis, comma  2,
del  decreto-legge  361/1987, qualora intervenga in carenza del Piano
regionale  di  cui  all'articolo  6,   nonche'   nelle   ipotesi   di
realizzazione  di  impianti non previsti dalla pianificazione vigente
in virtu' di situazioni di particolare emergenza igienico-sanitaria.
  5. Ai progetti relativi agli impianti di  smaltimento  dei  rifiuti
non  si  applica il termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46".