Art. 13. 1. L'articolo 14 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 65/1988 e dall'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi 1. All'approvazione dei progetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), provvede il Direttore regionale dell'ambiente, esperita la procedura di cui all'articolo 12-bis ed a seguito dell'emissione del parere favorevole del CTR. 2. L'approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data di presentazione alla Direzione regionale dell'ambiente, la quale, in sede istruttoria, puo' richiedere ulteriori dati o modificazioni al progetto medesimo; in tal caso il predetto termine e' sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti. 3. Nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto il CTR costituisce la conferenza di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 361/1987, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 441/1987. 4. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante urbanistica ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 361/1987, qualora intervenga in carenza del Piano regionale di cui all'articolo 6, nonche' nelle ipotesi di realizzazione di impianti non previsti dalla pianificazione vigente in virtu' di situazioni di particolare emergenza igienico-sanitaria. 5. Ai progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti non si applica il termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46".