Art. 14.
 
  1. L'articolo 15 della legge regionale 30/1987, come  modificato  e
integrato   dall'articolo   16   della   legge   regionale   65/1988,
dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989, dall'articolo 4  della
legge  regionale  4  settembre  1991, n. 41, e dall'articolo 81 della
legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 15.
                           Autorizzazioni
 
  1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), spetta al Direttore regionale dell'ambiente.
  2. Del rilascio  dell'autorizzazione  e'  data  comunicazione  alla
Provincia,  al  Comune,  all'Azienda  per  i  servizi  sanitari ed al
Dipartimento di prevenzione competenti per territorio.
  3. Le autorizzazioni per la raccolta ed il trasporto, lo stoccaggio
provvisorio effettuato in conto terzi, il trattamento e lo stoccaggio
definitivo dei rifiuti tossici e nocivi sono pubblicate integralmente
sul Bollettino ufficiale della Regione mentre le altre autorizzazioni
sono  pubblicate  per  estratto  e sono depositate in forma integrale
presso le segreterie del Comune interessato e delle  Provincie  della
Regione, a libera visione di chiunque ne faccia richiesta.
  4.   In  caso  di  inadempienza  delle  Province  entro  i  termini
legislativamente  previsti  per  l'emanazione  dei  provvedimenti  di
approvazione e di autorizzazione di competenza ai sensi dell'articolo
23,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  provvede  in via sostitutiva il
Direttore regionale dell'ambiente secondo la procedura  di  cui  agli
articoli   11   e   14,   ferma  restando  la  validita'  dei  pareri
eventualmente gia' espressi dal Comune e dall'Azienda per  i  servizi
sanitari  competenti  e  della  procedura,  se ed in quanto esaurita,
prevista dall'articolo 12-bis".