Art. 14. 1. L'articolo 15 della legge regionale 30/1987, come modificato e integrato dall'articolo 16 della legge regionale 65/1988, dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989, dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, e dall'articolo 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. Autorizzazioni 1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), spetta al Direttore regionale dell'ambiente. 2. Del rilascio dell'autorizzazione e' data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i servizi sanitari ed al Dipartimento di prevenzione competenti per territorio. 3. Le autorizzazioni per la raccolta ed il trasporto, lo stoccaggio provvisorio effettuato in conto terzi, il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi sono pubblicate integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione mentre le altre autorizzazioni sono pubblicate per estratto e sono depositate in forma integrale presso le segreterie del Comune interessato e delle Provincie della Regione, a libera visione di chiunque ne faccia richiesta. 4. In caso di inadempienza delle Province entro i termini legislativamente previsti per l'emanazione dei provvedimenti di approvazione e di autorizzazione di competenza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere d) ed e), provvede in via sostitutiva il Direttore regionale dell'ambiente secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 14, ferma restando la validita' dei pareri eventualmente gia' espressi dal Comune e dall'Azienda per i servizi sanitari competenti e della procedura, se ed in quanto esaurita, prevista dall'articolo 12-bis".