Art. 18. 1. L'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 65/1988, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "Art. 23. Competenze delle Province 1. Alle Province compete: a) la predisposizione e adozione dei Programmi di attuazione del Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23-bis; b) l'individuazione delle aree idonee a realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo contenuti nella relativa sezione del Piano regionale, tenuto conto della metodologia di valutazione di impatto ambientale su piu' siti; c) l'indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e le rottamazioni di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonche' natanti fuori uso e loro elementi; d) approvare, con provvedimento emesso dal soggetto competente, esperita la procedura di cui all'articolo 12-bis, in applicazione dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, i progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli 11 e 14, commi 2, 3 e 4; e) autorizzare, con provvedimento emesso dal soggetto competente da comunicare all'Amministrazione regionale, al Comune ed all'Azienda per i servizi sanitari, competenti per territorio, la costruzione e la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d); f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17; g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Aziende per i servizi sanitari aventi competenza in materia di ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo di cui sopra; h) provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonche', per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; per tali adempimenti le Province possono avvalersi anche delle Comunita' montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi; i) rilevare eventuali irregolarita' e notificarle al gestore dell'impianto, segnalandole al Comune interessato ed all'Azienda per i servizi sanitari; l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie previste dall'articolo 35; m) predisporre annualmente una relazione sullo stato della rispettiva gestione delle funzioni spettanti in materia; tali relazioni sono pubblicate all'albo provinciale per venti giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunita' montane e collinare, le Aziende per i servizi sanitari e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in Regione, entro i successivi venti giorni; ogni relazione e' approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa all'Amministrazione regionale; n) provvedere, per il puntuale esercizio delle competenze loro attribuite, alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformita' ad apposito regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Universita' della regione".