Art. 18.
 
  1.  L'articolo  23  della  legge regionale 30/1987, come sostituito
dall'articolo 22 della  legge  regionale  65/1988,  e'  ulteriormente
sostituito dal seguente:
                              "Art. 23.
                      Competenze delle Province
 
  1. Alle Province compete:
   a)  la  predisposizione e adozione dei Programmi di attuazione del
Piano regionale relativamente  alle  sezioni  dei  rifiuti  urbani  e
assimilabili  e  speciali non tossici e nocivi con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 23-bis;
   b) l'individuazione delle aree idonee a realizzare gli impianti di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non  tossici
e   nocivi,   ad  eccezione  di  quelle  relative  agli  impianti  di
smaltimento di rifiuti per conto proprio, sulla base  dei  criteri  e
delle  linee  di indirizzo contenuti nella relativa sezione del Piano
regionale, tenuto conto della metodologia di valutazione  di  impatto
ambientale su piu' siti;
   c)  l'indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per
la demolizione, l'eventuale recupero di parti e  le  rottamazioni  di
veicoli a motore, rimorchi e simili, nonche' natanti fuori uso e loro
elementi;
   d)  approvare,  con  provvedimento emesso dal soggetto competente,
esperita la procedura di cui  all'articolo  12-bis,  in  applicazione
dell'articolo  32,  comma  1,  lettera  b),  della  legge regionale 7
settembre 1990, n. 43, come integrato  dall'articolo  2  della  legge
regionale  2  aprile 1991, n. 13, i progetti riguardanti gli impianti
di smaltimento dei rifiuti urbani  ed  assimilabili  e  speciali  non
tossici  e  nocivi,  dopo  che  sugli stessi si sia espresso l'organo
costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge  regionale
9  marzo 1988, n.  10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di
cui agli articoli 11 e 14, commi 2, 3 e 4;
   e) autorizzare, con provvedimento emesso dal  soggetto  competente
da comunicare all'Amministrazione regionale, al Comune ed all'Azienda
per  i  servizi sanitari, competenti per territorio, la costruzione e
la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti
i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);
   f)  l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;
   g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione  delle
disposizioni  della  presente  legge relativamente alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti ed alla gestione degli impianti,  avvalendosi
delle  Aziende per i servizi sanitari aventi competenza in materia di
ecologia, igiene pubblica e profilassi che  sono  poste,  nell'ambito
delle   rispettive   circoscrizioni   territoriali,  alle  dipendenze
funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo
di cui sopra;
   h) provvedere al controllo  della  regolare  tenuta  dei  registri
giornalieri  di  carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonche', per i
rifiuti tossici e nocivi, dei documenti  di  identificazione  per  il
trasporto;  per  tali adempimenti le Province possono avvalersi anche
delle Comunita' montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi;
   i) rilevare  eventuali  irregolarita'  e  notificarle  al  gestore
dell'impianto,  segnalandole al Comune interessato ed all'Azienda per
i servizi sanitari;
   l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni  amministrative
di natura pecuniaria ed accessorie previste dall'articolo 35;
   m)   predisporre  annualmente  una  relazione  sullo  stato  della
rispettiva  gestione  delle  funzioni  spettanti  in  materia;   tali
relazioni  sono  pubblicate  all'albo  provinciale per venti giorni e
sulle stesse sono legittimati a presentare  le  loro  osservazioni  i
Comuni  e loro Consorzi, le Comunita' montane e collinare, le Aziende
per i servizi sanitari e le Associazioni per la protezione ambientale
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  del  20  febbraio  1987
operanti  in Regione, entro i successivi venti giorni; ogni relazione
e'  approvata  dal  competente  Consiglio  provinciale  e   trasmessa
all'Amministrazione regionale;
   n)  provvedere,  per  il  puntuale esercizio delle competenze loro
attribuite, alla costituzione di  appositi  uffici,  ai  quali  viene
assegnato  personale  specializzato  anche  nella vigilanza, alla cui
formazione  ed  abilitazione  provvedono  le  Province   stesse,   in
conformita'  ad  apposito  regolamento  di  esecuzione  approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale,  previa  deliberazione
della   Giunta   stessa,   e  tramite  apposite  convenzioni  con  le
Universita' della regione".