Art. 19. 1. L'articolo 23-bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 23 della legge regionale 65/1988, e' sostituito dal seguente: "Art. 23-bis Programmi provinciali di attuazione 1. Il Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad avvenuta approvazione ai sensi dell'articolo 8, trova attuazione attraverso la predisposizione da parte delle Province territorialmente competenti di specifici Programmi di attuazione da sottoporre all'approvazione regionale di cui al comma 7. 2. I Programmi provinciali di attuazione, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel Piano regionale per le sezioni di cui al comma 1, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la piu' idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero. 3. In particolare, i Programmi provinciali di attuazione: a) in base all'individuazione della quantita' e qualita' dei rifiuti da smaltire, tenuto conto dell'impatto ambientale che possono produrre nonche' delle possibilita' di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia, determinano, secondo i criteri contenuti nel Piano regionale, gli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale, anche tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata; b) sulla base dei criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento dettati dal Piano regionale nella relativa sezione, definiscono specifici programmi di organizzazione di sistemi razionali di raccolta, anche differenziata, e di trasporto dei rifiuti urbani e urbani pericolosi; c) individuano le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), della presente legge e con gli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 361/1987, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 441/1987; d) individuano le aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonche' natanti minori fuori uso e loro elementi. 4. I Programmi di attuazione devono essere predisposti dalla Provincia competente ed adottati ai sensi del comma 7, entro 6 mesi dalla data di ricevimento del Piano regionale, integrale o per ciascuna delle sezioni indicate al comma 1, approvato e pubblicato secondo le procedure di cui all'articolo 8. 5. Ciascun Programma di attuazione predisposto dalla Provincia competente e' depositato presso la segreteria provinciale per 20 giorni e dell'avvenuto deposito e' data pubblicita' a mezzo stampa. 6. Sul Programma i Comuni e loro Consorzi, le Comunita' montane e collinare e le Aziende per i servizi sanitari territorialmente interessati, nonche' le Associazioni per la protezione ambientale legislativamente riconosciute operanti in Regione, possono presentare all'Amministrazione provinciale competente le proprie osservazioni entro i successivi 30 giorni. 7. Ciascun Programma provinciale di attuazione, eventualmente rielaborato sulla base delle osservazioni di cui al comma 6, viene adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 10/1988, e approvato, entro 60 giorni dalla trasmissione dello stesso, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa. 8. In caso di inadempienza delle Province entro i termini fissati per l'adozione e conseguente approvazione dei relativi Programmi attuativi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non superiore a 60 giorni. 9. Qualora la competente Provincia non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario "ad acta" per il compimento degli atti necessari".