Art. 19.
 
  1. L'articolo 23-bis della legge regionale 30/1987,  come  aggiunto
dall'articolo  23  della  legge  regionale 65/1988, e' sostituito dal
seguente:
                            "Art. 23-bis
                 Programmi provinciali di attuazione
 
  1. Il Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani
e  assimilabili  e  speciali  non  tossici  e  nocivi,  ad   avvenuta
approvazione ai sensi dell'articolo 8, trova attuazione attraverso la
predisposizione  da  parte delle Province territorialmente competenti
di specifici Programmi di attuazione da  sottoporre  all'approvazione
regionale di cui al comma 7.
  2. I Programmi provinciali di attuazione, nell'ambito dei criteri e
degli  indirizzi  stabiliti nel Piano regionale per le sezioni di cui
al comma 1, definiscono il quadro  complessivo  degli  interventi  da
intraprendere  per  assicurare  la  piu'  idonea  organizzazione  dei
servizi di smaltimento dei rifiuti  mediante  il  contenimento  della
produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia
del loro effettivo recupero.
  3. In particolare, i Programmi provinciali di attuazione:
   a)  in  base  all'individuazione  della  quantita'  e qualita' dei
rifiuti da smaltire, tenuto conto dell'impatto ambientale che possono
produrre  nonche'  delle  possibilita'   di   recupero   di   materie
utilizzabili  e  di  produzione  di  energia,  determinano, secondo i
criteri   contenuti    nel    Piano    regionale,    gli    obiettivi
quali-quantitativi  da  raggiungere nel territorio provinciale, anche
tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata;
   b) sulla base dei criteri per l'organizzazione e la  gestione  dei
servizi  pubblici  di  smaltimento  dettati dal Piano regionale nella
relativa sezione, definiscono specifici programmi  di  organizzazione
di sistemi razionali di raccolta, anche differenziata, e di trasporto
dei rifiuti urbani e urbani pericolosi;
   c)  individuano  le aree idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento di  rifiuti  urbani  e  assimilabili  e  speciali  non
tossici  e  nocivi,  ad eccezione di quelle relative agli impianti di
smaltimento di rifiuti per conto proprio, in conformita'  ai  criteri
di  cui  all'articolo  6, comma 4, lettera e), della presente legge e
con gli effetti di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  decreto-legge
361/1987,  convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge
441/1987;
   d) individuano le aree da adibire a centrali di  raccolta  per  la
demolizione,  l'eventuale  recupero  di  parti  e  la rottamazione di
veicoli a motore, rimorchi e simili, nonche' natanti minori fuori uso
e loro elementi.
  4. I  Programmi  di  attuazione  devono  essere  predisposti  dalla
Provincia  competente  ed adottati ai sensi del comma 7, entro 6 mesi
dalla data di  ricevimento  del  Piano  regionale,  integrale  o  per
ciascuna  delle  sezioni  indicate al comma 1, approvato e pubblicato
secondo le procedure di cui all'articolo 8.
  5. Ciascun Programma  di  attuazione  predisposto  dalla  Provincia
competente  e'  depositato  presso  la  segreteria provinciale per 20
giorni e dell'avvenuto deposito e' data pubblicita' a mezzo stampa.
  6. Sul Programma i Comuni e loro Consorzi, le Comunita'  montane  e
collinare  e  le  Aziende  per  i  servizi  sanitari territorialmente
interessati, nonche' le Associazioni  per  la  protezione  ambientale
legislativamente riconosciute operanti in Regione, possono presentare
all'Amministrazione  provinciale  competente  le proprie osservazioni
entro i successivi 30 giorni.
  7.  Ciascun  Programma  provinciale  di  attuazione,  eventualmente
rielaborato  sulla  base  delle osservazioni di cui al comma 6, viene
adottato con deliberazione del Consiglio provinciale,  previo  parere
favorevole dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
della  legge  regionale  10/1988,  e approvato, entro 60 giorni dalla
trasmissione dello stesso, con decreto del  Presidente  della  Giunta
regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.
  8.  In  caso di inadempienza delle Province entro i termini fissati
per l'adozione e  conseguente  approvazione  dei  relativi  Programmi
attuativi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della  Giunta  stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non
superiore a 60 giorni.
  9. Qualora la competente Provincia non provveda  entro  il  termine
stabilito, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario
"ad acta" per il compimento degli atti necessari".