Art. 2.
 
  1. All'articolo 2 della legge regionale 30/1987, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente comma:
   "2-bis. Non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento di cui
ai  commi  1  e  2  gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10
maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella  regolamentazione
di  quest'ultima,  con  l'eccezione  di  quelli  che  trattano reflui
tossici e nocivi".