Art. 2. 1. All'articolo 2 della legge regionale 30/1987, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi".