Art. 21. 1. All'articolo 29, comma 1, della legge regionale 30/1987, le parole "alla Direzione regionale dei lavori pubblici" sono sostituite dalle parole "alla Direzione regionale dell'ambiente" e le parole "all'Unita' sanitaria locale" sono sostituite dalle parole "all'Azienda per i servizi sanitari". 2. All'articolo 29, comma 2, della legge regionale 30/1987, come integrato dall'articolo 28 della legge regionale 65/1988, le parole "dall'Assessore regionale ai lavori pubblici" sono sostituite dalle parole "dal Direttore regionale dell'ambiente".