Art. 21.
 
  1.  All'articolo  29,  comma  1,  della legge regionale 30/1987, le
parole "alla Direzione regionale dei lavori pubblici" sono sostituite
dalle parole "alla Direzione regionale  dell'ambiente"  e  le  parole
"all'Unita'   sanitaria   locale"   sono   sostituite   dalle  parole
"all'Azienda per i servizi sanitari".
  2. All'articolo 29, comma 2, della legge  regionale  30/1987,  come
integrato  dall'articolo  28 della legge regionale 65/1988, le parole
"dall'Assessore regionale ai lavori pubblici" sono  sostituite  dalle
parole "dal Direttore regionale dell'ambiente".