Art. 22. 1. L'articolo 30 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 65/1988, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "Art. 30. Disciplina dei trasporti 1. I soggetti privati che effettuano per conto terzi il trasporto di rifiuti speciali devono essere provvisti, in occasione di ogni trasporto, di un documento di accompagnamento che individui la provenienza, la destinazione, la qualita' e la quantita' dei rifiuti trasportati".