Art. 22.
 
  1.  L'articolo  30  della  legge regionale 30/1987, come sostituito
dall'articolo 29 della  legge  regionale  65/1988,  e'  ulteriormente
sostituito dal seguente:
                              "Art. 30.
                      Disciplina dei trasporti
 
  1.  I  soggetti privati che effettuano per conto terzi il trasporto
di rifiuti speciali devono essere provvisti,  in  occasione  di  ogni
trasporto,  di  un  documento  di  accompagnamento  che  individui la
provenienza, la destinazione, la qualita' e la quantita' dei  rifiuti
trasportati".