Art. 23. 1. All'articolo 31 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 65/1988, dall'articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall'articolo 195 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sono altresi' ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali ed altre attrezzature necessarie per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e/o per la raccolta differenziata degli stessi, ivi compresa la realizzazione delle piattaforme e degli impianti di compostaggio degli scarti vegetali, nonche' le spese relative alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali e' prevista la raccolta differenziata". 2. All'articolo 31, comma 3, della legge regionale 30/1987, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: "b) per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento di impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, a favore dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che possono beneficiare del contributo regionale nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile; b-bis) per le medesime finalita' di cui alla lettera b) a favore di Comuni, Province, Comunita' montane e collinare e loro Consorzi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile". 3. All'articolo 31 della legge regionale 30/1987, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: "5. Le domande per l'ottenimento dei contributi suindicati, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, devono essere inoltrate alla Direzione regionale dell'ambiente corredate della seguente documentazione: a) per la realizzazione di discariche, piazzole ecologiche ed impianti tecnologici: 1) corografia con indicazione dell'ubicazione dell'intervento; 2) planimetria e sezioni; 3) computo metrico estimativo; 4) relazione dettagliata dell'intervento proposto; b) per l'acquisto di automezzi speciali, di contenitori ed attrezzature: 1) relazione descrittiva; 2) preventivo di spesa particolareggiato. 5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, le domande di cui al comma 5 conservano la loro validita' per 2 anni dalla data di presentazione, in considerazione della particolarita' della materia oggetto del contributo". 4. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione dei capitoli 2421 e 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la locuzione "e il trasporto dei rifiuti solidi urbani" e' sostituita dalla seguente: "anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti di compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti".