Art. 23.
 
  1.  All'articolo  31 della legge regionale 30/1987, come modificato
dall'articolo 31 della  legge  regionale  65/1988,  dall'articolo  26
della  legge  regionale  30  gennaio  1989, n. 2, e dall'articolo 195
della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 e'  sostituito
dal seguente:
  "2.  Sono  altresi' ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto
di automezzi speciali, contenitori  stradali  ed  altre  attrezzature
necessarie  per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
e/o per la raccolta  differenziata  degli  stessi,  ivi  compresa  la
realizzazione  delle  piattaforme  e  degli  impianti di compostaggio
degli scarti vegetali, nonche' le spese relative alla predisposizione
di  apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti
ingombranti di  provenienza  domestica  e/o  di  altre  tipologie  di
rifiuti per i quali e' prevista la raccolta differenziata".
  2.  All'articolo  31,  comma  3,  della legge regionale 30/1987, la
lettera b) e' sostituita dalle seguenti:
   "b)  per  la  costruzione,  l'ampliamento,  il  completamento,  la
ristrutturazione,  l'adeguamento  di impianti per il trattamento o lo
smaltimento dei rifiuti speciali, tossici  e  nocivi,  a  favore  dei
soggetti  indicati  al  primo  comma  dell'articolo  23 del D.P.R. 10
settembre 1982, n.   915,  che  possono  beneficiare  del  contributo
regionale  nella  misura  non  superiore  al 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile;
   b-bis) per le medesime finalita' di cui alla lettera b)  a  favore
di  Comuni,  Province,  Comunita' montane e collinare e loro Consorzi
fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile".
  3. All'articolo 31 della legge regionale 30/1987,  il  comma  5  e'
sostituito dai seguenti:
  "5.  Le  domande  per  l'ottenimento  dei contributi suindicati, da
presentarsi entro il termine del 31  gennaio  di  ogni  anno,  devono
essere  inoltrate  alla  Direzione  regionale dell'ambiente corredate
della seguente documentazione:
   a) per la realizzazione  di  discariche,  piazzole  ecologiche  ed
impianti tecnologici:
    1) corografia con indicazione dell'ubicazione dell'intervento;
    2) planimetria e sezioni;
    3) computo metrico estimativo;
    4) relazione dettagliata dell'intervento proposto;
   b)  per  l'acquisto  di  automezzi  speciali,  di  contenitori  ed
attrezzature:
    1) relazione descrittiva;
    2) preventivo di spesa particolareggiato.
    5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  8  della  legge
regionale  28  agosto  1992,  n.  29,  le  domande  di cui al comma 5
conservano la loro validita' per 2 anni dalla data di  presentazione,
in  considerazione  della  particolarita'  della  materia oggetto del
contributo".
  4. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella  denominazione
dei  capitoli  2421  e 2422 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno
1996, la locuzione "e il trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani"  e'
sostituita  dalla  seguente:  "anche differenziata e il trasporto dei
rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti  di
compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio
provvisorio di rifiuti ingombranti".