Art. 24. 1. L'articolo 32 della legge regionale 30/1987, come modificato ed integrato dall'articolo 32 della legge regionale 65/1988 e dall'articolo 116 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Art. 32. Incentivi per la raccolta differenziata e il recupero 1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio delle materie riutilizzabili dai rifiuti, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni, alle Comunita' montane e collinare e ai loro Consorzi, contributi "una tantum" fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per il finanziamento di programmi annuali aventi ad oggetto iniziative dirette alla sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica, sulla necessita' di riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente alle Amministrazioni che hanno ottenuto nei due anni precedenti i finanziamenti regionali destinati all'acquisto ed all'installazione di attrezzature necessarie alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli pericolosi, previsti dall'articolo 31, ovvero che hanno presentato domanda per le medesime finalita' nell'anno in corso".