Art. 24.
 
  1.  L'articolo 32 della legge regionale 30/1987, come modificato ed
integrato  dall'articolo  32  della   legge   regionale   65/1988   e
dall'articolo  116  della  legge  regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 32.
        Incentivi per la raccolta differenziata e il recupero
 
  1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, il recupero ed il
riciclaggio     delle    materie    riutilizzabili    dai    rifiuti,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  ai  Comuni,
alle  Comunita'  montane  e  collinare e ai loro Consorzi, contributi
"una tantum" fino al 100 per cento della spesa ritenuta  ammissibile,
per   il   finanziamento  di  programmi  annuali  aventi  ad  oggetto
iniziative dirette  alla  sensibilizzazione  della  popolazione,  con
particolare  riferimento  a  quella  scolastica,  sulla necessita' di
riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti.
  2. I contributi di cui al comma 1  sono  concessi  prioritariamente
alle  Amministrazioni  che  hanno  ottenuto nei due anni precedenti i
finanziamenti regionali destinati all'acquisto  ed  all'installazione
di  attrezzature  necessarie  alla raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani, ivi compresi quelli pericolosi, previsti dall'articolo
31, ovvero che hanno presentato domanda  per  le  medesime  finalita'
nell'anno in corso".