Art. 26.
 
  1.  Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato l'attivita'
di raccolta e trasporto  di  rifiuti  speciali  in  conto  terzi,  in
conformita'  all'ordinanza  del  Presidente della Giunta regionale n.
0100/Pres.  di data 7 aprile 1994, nel periodo dalla stessa fissato e
decorrente dal 9 aprile 1994 fino al  31  luglio  1994,  di  svolgere
detta  attivita'  in  attesa dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle
imprese esercenti servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo   10   del   decreto-legge   361/1987,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  441/1987,  l'Amministrazione   regionale
provvede al rilascio delle relative autorizzazioni.
  2.  Le  istanze  per  l'ottenimento  delle autorizzazioni di cui al
comma I devono essere presentate entro un mese dalla data di  entrata
in vigore della presente legge.
  3.  Il  Direttore  regionale  dell'ambiente provvede, sulla base di
tali istanze e previa acquisizione  della  necessaria  documentazione
istruttoria, all'emissione dei provvedimenti richiesti.