Art. 26. 1. Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in conto terzi, in conformita' all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0100/Pres. di data 7 aprile 1994, nel periodo dalla stessa fissato e decorrente dal 9 aprile 1994 fino al 31 luglio 1994, di svolgere detta attivita' in attesa dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 361/1987, convertito con modificazioni dalla legge 441/1987, l'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle relative autorizzazioni. 2. Le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui al comma I devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Direttore regionale dell'ambiente provvede, sulla base di tali istanze e previa acquisizione della necessaria documentazione istruttoria, all'emissione dei provvedimenti richiesti.