Art. 27. 1. I movimenti di terra relativi alla realizzazione di discariche per materiali inerti rientrano nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, solamente quando gli stessi non superano la quantita' di 30.000 mc. e l'autorita' autorizzante abbia accertato l'impossibilita' dell'utilizzo di aree gia' escavate o di avvallamenti esistenti.