Art. 27.
 
  1.  I  movimenti di terra relativi alla realizzazione di discariche
per materiali inerti rientrano nella previsione di  cui  al  comma  1
dell'articolo  12-bis  della  legge  regionale 27 agosto 1992, n. 25,
come aggiunto dall'articolo 13  della  legge  regionale  18  dicembre
1992, n. 38, solamente quando gli stessi non superano la quantita' di
30.000    mc.    e    l'autorita'    autorizzante   abbia   accertato
l'impossibilita'  dell'utilizzo  di   aree   gia'   escavate   o   di
avvallamenti esistenti.