Art. 28. 1. Fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, possono venire autorizzati dalla Regione e dalle Province, nell'ambito delle rispettive competenze: a) la realizzazione e l'esercizio di discariche al servizio o supporto di impianti tecnologici di smaltimento esistenti o autorizzati; b) la realizzazione e l'esercizio di impianti al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestiti direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi, da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle lavorazioni; c) la realizzazione e l'esercizio di discariche per le quali sia stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantita', rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale. 2. Il fabbisogno di cui alla lettera c) del comma 1 viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, limitatamente allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, con nuovi interventi attuati da operatori pubblici. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Piano regionale, per le sezioni relative ai rifiuti urbani e speciali assimilabili nonche' speciali non tossici e nocivi, deve prevedere ulteriori e piu' specifici criteri che varranno per il rilascio di autorizzazioni fino alla data di entrata in esercizio degli impianti previsti dai Programmi provinciali di attuazione approvati ai sensi dell'articolo 23-bis della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.