Art. 28.
 
  1.  Fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6
della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6  della
presente  legge,  possono  venire  autorizzati  dalla Regione e dalle
Province, nell'ambito delle rispettive competenze:
   a) la realizzazione e l'esercizio  di  discariche  al  servizio  o
supporto   di   impianti   tecnologici  di  smaltimento  esistenti  o
autorizzati;
   b) la realizzazione e  l'esercizio  di  impianti  al  servizio  di
insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestiti
direttamente  dagli  insediamenti produttivi medesimi, da utilizzarsi
esclusivamente  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti   derivati   dalle
lavorazioni;
   c)  la  realizzazione e l'esercizio di discariche per le quali sia
stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno di spazio  di
deposito   in   relazione  alla  quantita',  rapportata  agli  ambiti
territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale.
  2. Il  fabbisogno  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1  viene
soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle
strutture  in  esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore
della presente  legge  ovvero,  limitatamente  allo  smaltimento  dei
rifiuti  urbani  e  assimilabili,  con  nuovi  interventi  attuati da
operatori pubblici.
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi  precedenti,  il  Piano
regionale,  per  le  sezioni  relative  ai  rifiuti urbani e speciali
assimilabili nonche' speciali non tossici e  nocivi,  deve  prevedere
ulteriori  e  piu'  specifici criteri che varranno per il rilascio di
autorizzazioni fino alla data di entrata in esercizio degli  impianti
previsti  dai  Programmi provinciali di attuazione approvati ai sensi
dell'articolo 23-bis della legge regionale 30/1987,  come  sostituito
dall'articolo 19 della presente legge.