Art. 29.
 
  1.  Ad  interpretazione  autentica dell'articolo 15, comma 6, della
legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 16,  comma  4,
della  legge  regionale 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata
in vigore della presente legge, si intende per "quantita' di  rifiuti
prodotti,  rapportata  agli ambiti territoriali serviti di pertinenza
esclusivamente regionale" la  quantita'  di  rifiuti  di  provenienza
esclusivamente  regionale per i quali e' stata dimostrata l'effettiva
necessita' di ulteriori spazi di deposito.