Art. 29. 1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intende per "quantita' di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale" la quantita' di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale per i quali e' stata dimostrata l'effettiva necessita' di ulteriori spazi di deposito.