Art. 30.
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  provvede ai sensi dell'articolo 6
della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6  della
presente legge, alla predisposizione ed approvazione:
   a)  della  sezione  relativa ai rifiuti urbani ed assimilabili del
Piano regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
   b) della sezione relativa ai rifiuti speciali non tossici e nocivi
del Piano regionale entro quindici mesi dalla stessa data;
   c) della sezione relativa ai rifiuti tossici e  nocivi  del  Piano
regionale, entro ventun mesi dalla stessa data.
  2.  Ferme  restando  le  limitazioni di cui all'articolo 28 i Piani
provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili  e  dei
rifiuti speciali non tossici e nocivi, approvati alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, mantengono la loro efficacia fino
all'approvazione del Piano regionale  di  cui  all'articolo  6  della
legge  regionale  30/1987,  come  sostituito  dall'articolo  6  della
presente legge.
  3. In tale periodo ai Piani  di  cui  al  comma  2  possono  essere
apportate varianti limitatamente alle norme di attuazione.