Art. 30. 1. L'Amministrazione regionale provvede ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, alla predisposizione ed approvazione: a) della sezione relativa ai rifiuti urbani ed assimilabili del Piano regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) della sezione relativa ai rifiuti speciali non tossici e nocivi del Piano regionale entro quindici mesi dalla stessa data; c) della sezione relativa ai rifiuti tossici e nocivi del Piano regionale, entro ventun mesi dalla stessa data. 2. Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 28 i Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge. 3. In tale periodo ai Piani di cui al comma 2 possono essere apportate varianti limitatamente alle norme di attuazione.