Art. 32.
 
  1.  Al  fine  di  permettere   la   corretta   applicazione   delle
sopravvenute   disposizioni   normative   statali   in   materia,  le
autorizzazioni allo  stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti  tossici  e
nocivi  in quantita' limitate, rilasciate ai sensi dei commi dal 5 al
5  octies  dell'articolo  15  della  legge  regionale  30/1987,  come
modificato  e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989
e dall'articolo 4 della legge regionale 41/1991,  nel  testo  vigente
prima  dell'entrata in vigore della presente legge, in scadenza dalla
data di entrata in vigore della legge  stessa  fino  al  30  dicembre
1996, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1996.
  2.  I  soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, ai
fini della prosecuzione  dell'attivita'  di  stoccaggio  dei  rifiuti
tossici e nocivi sono tenuti a presentare entro lo stesso termine del
31  dicembre  1996 la comunicazione relativa allo stoccaggio prevista
dalle disposizioni legislative statali vigenti in materia.
  3. Qualora non ricorrano le  condizioni  legislativamente  previste
per  la realizzazione dello stoccaggio provvisorio ai sensi del comma
2, deve essere richiesto  il  rilascio  dell'autorizzazione  prevista
dalle vigenti norme regionali in materia.