Art. 32. 1. Al fine di permettere la corretta applicazione delle sopravvenute disposizioni normative statali in materia, le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in quantita' limitate, rilasciate ai sensi dei commi dal 5 al 5 octies dell'articolo 15 della legge regionale 30/1987, come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989 e dall'articolo 4 della legge regionale 41/1991, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, in scadenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa fino al 30 dicembre 1996, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1996. 2. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, ai fini della prosecuzione dell'attivita' di stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a presentare entro lo stesso termine del 31 dicembre 1996 la comunicazione relativa allo stoccaggio prevista dalle disposizioni legislative statali vigenti in materia. 3. Qualora non ricorrano le condizioni legislativamente previste per la realizzazione dello stoccaggio provvisorio ai sensi del comma 2, deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dalle vigenti norme regionali in materia.