Art. 33. 1. L'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 23/1989, e' abrogato. 2. Le pratiche relative ai progetti di impianto per lo smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/1989, in istruttoria presso la Direzione regionale dell'ambiente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmesse all'Amministrazione provinciale territorialmente competente entro trenta giorni dalla data suindicata. 3. La procedura approvativa dei progetti di cui al comma 2 viene comunque espletata sulla base di apposito parere dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 10/1988, ferma restando la validita' dei pareri gia' espressi dal Comune e dall'Azienda per i servizi sanitari competenti e della procedura, se ed in quanto esaurita, prevista dall'articolo 12 bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 65/1988.