Art. 33.
 
  1.  L'articolo  3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1, come
sostituito  dall'articolo  4  della  legge  regionale   23/1989,   e'
abrogato.
  2.  Le pratiche relative ai progetti di impianto per lo smaltimento
di rifiuti di cui all'articolo 3 della  legge  regionale  1/1989,  in
istruttoria  presso la Direzione regionale dell'ambiente alla data di
entrata in vigore  della  presente  legge,  devono  essere  trasmesse
all'Amministrazione  provinciale  territorialmente  competente  entro
trenta giorni dalla data suindicata.
  3. La procedura approvativa dei progetti di cui al  comma  2  viene
comunque   espletata   sulla  base  di  apposito  parere  dell'organo
costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge  regionale
10/1988,  ferma  restando  la  validita' dei pareri gia' espressi dal
Comune e dall'Azienda per  i  servizi  sanitari  competenti  e  della
procedura,  se  ed  in quanto esaurita, prevista dall'articolo 12 bis
della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo  13  della
legge regionale 65/1988.