Art. 34.
 
  1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 30 della legge regionale  7  settembre
1990,   n.   43,   non  trovano  applicazione  le  procedure  di  cui
all'articolo 12-bis della legge regionale 30/1987.