Art. 6.
 
  1.  L'articolo  6  della  legge  regionale 30/1987, come modificato
dall'articolo 6 della  legge  regionale  65/1988,  e  sostituito  dal
seguente:
                              "Art. 6.
      Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti
 
  1.  Il  Piano  regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di seguito
denominato "Piano regionale" si articola nelle seguenti sezioni:
   a) rifiuti urbani e speciali assimilabili;
   b) rifiuti speciali non tossici e nocivi;
   c) rifiuti tossici e nocivi.
  2. Nella sezione di cui alla lettera a) del comma  1,  rientrano  i
rifiuti  speciali  assimilati  agli urbani per esplicita disposizione
normativa.
  3. Il Piano  regionale  programma  i  servizi  di  smaltimento  dei
rifiuti  nell'ambito  del territorio regionale al fine di assicurare,
in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni  e
la   tutela   ambientale,   nonche'   favorire   il   recupero  e  la
trasformazione dei rifiuti  e  la  gestione  economica  ottimale  dei
servizi stessi.
  4.  In  linea  con  i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915 e con il D.M. 28 dicembre  1987,  n.  559,  il
Piano regionale:
   a)  individua  in  ogni provincia uno o piu' bacini di smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilabili, al fine di realizzare  un  sistema
organico    regionale,    flessibile   e   modulare,   tenuto   conto
dell'ottimizzazione dei costi;
   b) indica gli ambiti territoriali ottimali di utenza entro i quali
localizzare gli impianti di smaltimento per conto terzi  dei  rifiuti
speciali   non  tossici  e  nocivi,  avendo  presente  l'esigenza  di
ottimizzare le potenzialita' dei relativi impianti;
   c) individua sulla base di specifico studio di impatto  ambientale
le  aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi, con gli effetti di cui all'articolo  3  del
decreto  legge  31  agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;
   d)  indica,  per  ogni  bacino  o per piu' bacini, il numero degli
impianti ed i sistemi di smaltimento ritenuti ottimali  in  relazione
alla   tipologia   ed   alle   quantita'   dei  rifiuti  considerati,
all'ottimizzazione  dei   costi,   alla   sicurezza   ambientale   ed
igienico-sanitaria  ed  alla  possibilita'  di  recupero  di  materie
utilizzabili e di produzione di energia;
   e) detta criteri per l'individuazione  delle  aree  potenzialmente
idonee all'insediamento di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani
e assimilabili e speciali;
   f)  definisce  linee  di  indirizzo  per  la  riorganizzazione dei
servizi pubblici di  smaltimento  in  ossequio  ai  principi  di  cui
all'articolo 4;
   g)  definisce,  a  livello  di  norme  di attuazione, le eventuali
correlazioni con altri strumenti pianificatori".