Art. 6. 1. L'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 65/1988, e sostituito dal seguente: "Art. 6. Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti 1. Il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di seguito denominato "Piano regionale" si articola nelle seguenti sezioni: a) rifiuti urbani e speciali assimilabili; b) rifiuti speciali non tossici e nocivi; c) rifiuti tossici e nocivi. 2. Nella sezione di cui alla lettera a) del comma 1, rientrano i rifiuti speciali assimilati agli urbani per esplicita disposizione normativa. 3. Il Piano regionale programma i servizi di smaltimento dei rifiuti nell'ambito del territorio regionale al fine di assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonche' favorire il recupero e la trasformazione dei rifiuti e la gestione economica ottimale dei servizi stessi. 4. In linea con i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e con il D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, il Piano regionale: a) individua in ogni provincia uno o piu' bacini di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, al fine di realizzare un sistema organico regionale, flessibile e modulare, tenuto conto dell'ottimizzazione dei costi; b) indica gli ambiti territoriali ottimali di utenza entro i quali localizzare gli impianti di smaltimento per conto terzi dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialita' dei relativi impianti; c) individua sulla base di specifico studio di impatto ambientale le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, con gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; d) indica, per ogni bacino o per piu' bacini, il numero degli impianti ed i sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione alla tipologia ed alle quantita' dei rifiuti considerati, all'ottimizzazione dei costi, alla sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria ed alla possibilita' di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia; e) detta criteri per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee all'insediamento di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali; f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi pubblici di smaltimento in ossequio ai principi di cui all'articolo 4; g) definisce, a livello di norme di attuazione, le eventuali correlazioni con altri strumenti pianificatori".