Art. 8.
 
  1.  L'articolo  8  della  legge  regionale 30/1987, come modificato
dall'articolo 8 della legge  regionale  65/1988,  e'  sostituito  dal
seguente:
                              "Art. 8.
   Procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale
 
  1.  Il  progetto  di  Piano  regionale, elaborato anche per singola
sezione, e' predisposto dalla  Direzione  regionale  dell'ambiente  e
viene   trasmesso   alle  Direzioni  regionali  della  pianificazione
territoriale, della sanita', dell'industria, del lavoro, cooperazione
ed artigianato, dell'agricoltura, della  protezione  civile  e  della
viabilita'  e  trasporti  e  all'Ufficio  di  piano,  al  fine  della
formulazione di eventuali osservazioni, da  esprimersi  entro  e  non
oltre  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  dello stesso. Il
progetto di Piano viene  successivamente  sottoposto  al  parere  del
Consiglio  regionale,  che  si esprime entro trenta giorni dalla data
della richiesta. Acquisito  il  parere  del  Consiglio  regionale  il
progetto  di  Piano  regionale,  o  le  sue  sezioni, e' adottato con
decreto del Presidente della Giunta regionale,  previa  deliberazione
della Giunta stessa, ed e' pubblicato, eventualmente anche in una sua
sintesi non tecnica, nel Bollettino ufficiale della Regione.
  2.   Entro  e  non  oltre  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione del progetto di Piano, o delle sue  sezioni,  ai  sensi
del   comma   1,  chiunque,  ed  in  particolare  le  Amministrazioni
provinciali e comunali e le Aziende  per  i  servizi  sanitari,  puo'
presentare osservazioni.
  3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Piano regionale, o le
sue   sezioni,   viene   eventualmente  rielaborato  dalla  Direzione
regionale dell'ambiente sulla base delle osservazioni pervenute ed e'
approvato con decreto del Presidente della Giunta  regionale,  previa
deliberazione  della  Giunta  stessa e previo parere favorevole della
Sezione IV del CTR.
  4. Il Piano regionale approvato  viene  pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale   della   Regione   e   trasmesso  in  copia  al  Ministero
dell'ambiente  e  alle  Province  sia  per  l'avvio  delle  procedure
attuative  di  cui all'articolo 23-bis, sia per il corretto esercizio
dell'attivita' di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23.
  5. Il  Piano  regionale  approvato,  integralmente  o  per  sezioni
singole,  ha valore a tempo indeterminato e puo' essere modificato in
tutto o in parte  in  ogni  tempo  qualora  sopravvengano  importanti
ragioni che determinino la necessita' o la convenienza di migliorarlo
od integrarlo.
  6.  Le  procedure  per  la  revisione  o per le modifiche del Piano
regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso.".