Art. 8. 1. L'articolo 8 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 65/1988, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. Procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale 1. Il progetto di Piano regionale, elaborato anche per singola sezione, e' predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente e viene trasmesso alle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, della sanita', dell'industria, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'agricoltura, della protezione civile e della viabilita' e trasporti e all'Ufficio di piano, al fine della formulazione di eventuali osservazioni, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Il progetto di Piano viene successivamente sottoposto al parere del Consiglio regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito il parere del Consiglio regionale il progetto di Piano regionale, o le sue sezioni, e' adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed e' pubblicato, eventualmente anche in una sua sintesi non tecnica, nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto di Piano, o delle sue sezioni, ai sensi del comma 1, chiunque, ed in particolare le Amministrazioni provinciali e comunali e le Aziende per i servizi sanitari, puo' presentare osservazioni. 3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Piano regionale, o le sue sezioni, viene eventualmente rielaborato dalla Direzione regionale dell'ambiente sulla base delle osservazioni pervenute ed e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del CTR. 4. Il Piano regionale approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso in copia al Ministero dell'ambiente e alle Province sia per l'avvio delle procedure attuative di cui all'articolo 23-bis, sia per il corretto esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23. 5. Il Piano regionale approvato, integralmente o per sezioni singole, ha valore a tempo indeterminato e puo' essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo qualora sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessita' o la convenienza di migliorarlo od integrarlo. 6. Le procedure per la revisione o per le modifiche del Piano regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso.".