Art. 9. 1. All'articolo 9 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 65/1988, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Effetti del Piano regionale e dei Programmi provinciali di attuazione". 2. All'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 30/1987, le parole "nei Piani" sono sostituite dalle parole "nel Piano regionale e nei Programmi provinciali di attuazione".