Art. 2.
                 Giornate di chiusura delle imprese
 
  1. Le imprese indicate nell'articolo 1 devono osservare la chiusura
nelle giornate di domenica e nelle giornate  festive.  Il  Presidente
della   Provincia,   sentite   le   amministrazioni   comunali  e  le
organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori  di
lavoro, puo' autorizzare l'apertura antimeridiana delle imprese nelle
giornate  festive  infrasettimanali  e,  nel  caso di piu' festivita'
consecutive, l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica.
  2. Il Presidente della Provincia,  su  richiesta  del  Sindaco  del
Comune interessato e sentite le organizzazioni sindacali di categoria
dei  lavoratori  e dei datori di lavoro, puo' autorizzare l'attivita'
delle imprese considerate nella  presente  legge  nelle  giornate  di
domenica   e  nelle  giornate  festive  infrasettimanali  per  eventi
eccezionali  o  per  eccezionale  flusso  turistico  determinato   da
occasionali celebrazioni nel Comune interessato.
  3.  Nelle  localita' ad economia turistica individuate ai sensi del
comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, il
Sindaco,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria   dei
lavoratori e dei datori di lavoro, puo' autorizzare l'attivita' delle
imprese considerate nella presente legge nelle giornate di domenica e
nelle  giornate festive infrasettimanali, limitatamente ai periodi di
maggiore afflusso turistico.
  4. Analoga autorizzazione puo' essere rilasciata, con  le  medesime
modalita',  dal  Presidente della Provincia in cui ha sede l'impresa,
ai titolari di panifici  ubicati  al  di  fuori  delle  localita'  ad
economia   turistica,   che  siano  titolari  di  rivendite  di  pane
localizzate nelle predette localita'.
  5. L'autorizzazione di cui ai commi 2, 3 e 4 non puo'  superare  le
24  giornate  nel corso dell'anno solare. Tali giornate devono essere
compensate da altrettante giornate di chiusura nel corso dello stesso
anno solare, secondo un programma che  ciascuna  impresa  presentera'
con  le  modalita'  che  verranno  stabilite con il decreto di cui al
comma 6.
  6. Con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa
delibera  della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore  al
lavoro,  cooperazione   ed   artigianato,   sentita   la   competente
Commissione   consiliare,   sono  emanate  direttive  e  criteri  per
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.