Art. 3. Sanzioni 1. Le funzioni in materia di vigilanza sulle giornate di apertura e chiusura dei panifici sono delegate ai Comuni. 2. Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 2 sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 500.000 a L. 2.500.000. 3. In caso di recidiva nella violazione e' disposta la chiusura del panificio fino ad un massimo di quindici giorni. 4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.