Art. 3.
                              Sanzioni
 
  1. Le funzioni in materia di vigilanza sulle giornate di apertura e
chiusura dei panifici sono delegate ai Comuni.
  2.  Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 2 sono
punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 500.000  a  L.
2.500.000.
  3. In caso di recidiva nella violazione e' disposta la chiusura del
panificio fino ad un massimo di quindici giorni.
  4.  Per  l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni
della  legge  regionale  17  gennaio  1984,  n.   1,   e   successive
modificazioni ed integrazioni.