Art. 10.
                        Revoca del contributo
 
  1.  La  Giunta  regionale  dispone  la  revoca  del contributo e il
recupero delle somme eventualmente gia' erogate nel caso  in  cui  il
progetto  presentato  non  sia  stato  realizzato  o  non siano stati
rispettati i termini di cui all'art. 9.