Art. 11.
                         Progetti integrati
 
  1.  Gli interventi di cui alla presente legge, qualora ne rivestano
le  caratteristiche,  rientrano  tra  le  iniziative   dei   progetti
integrati  di  orientamento, formazione e sostegno all'occupazione di
cui all'art.  25, comma 1, della legge regionale 41/1995.