Art. 12.
                          Norma finanziaria
 
  1. All'onere derivante  dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede  mediante  prelevamento  di lire 1.000.000.000 in termini di
competenza e di cassa dal Capitolo 9530  "Fondo  occorrente  per  far
fronte  ad  oneri  dipendenti  da  provvedimenti legislativi in corso
concernenti spese in conto capitale o di investimento  per  ulteriori
programmi  di  sviluppo"  dello  stato  di  previsione della spesa di
bilancio per l'anno finanziario 1996 e corrispondente istituzione del
Capitolo 4667 "Contributi regionali  per  favorire  l'occupazione  in
lavori  socialmente  utili" con lo stanziamento di lire 1.000.000.000
in termini di competenza e di cassa.
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge  di
bilancio.