Art. 12. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal Capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1996 e corrispondente istituzione del Capitolo 4667 "Contributi regionali per favorire l'occupazione in lavori socialmente utili" con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.